Sospensione dei versamenti fiscali in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

Sospensione dei versamenti fiscali in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

L’art.18 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020 dispone dei chiarimenti in merito ai versamenti fiscali dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020.

1.Versamenti oggetto della sospensione

Il D.L., di cui sopra, conferma la sospensione di alcune tipologie di versamenti fiscali relativi esclusivamente ai mesi colpiti dall’emergenza da COVID-19 – trattasi dei mesi di marzo ed aprile 2020 i cui versamenti devono essere effettuati rispettivamente nel mese di aprile e maggio.

In particolare, i versamenti fiscali oggetto della sospensione sono i seguenti:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (rispettivamente ai sensi degli art.23 e 24 del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973);
  • trattenute relative alle addizionali regionali e comunali (effettuate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta);
  • versamenti IVA;
  • versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
  • premi per assicurazioni obbligatorie.

2. Soggetti beneficiari della sospensione

Rientrano nella sospensione dei versamenti, di cui al precedente paragrafo 1, tutti i seguenti soggetti, purché rispettino le relative condizioni.

Si tratta di:

  1. soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni aventi ricavi (nel caso delle imprese) o compensi (nel caso di persone fisiche esercenti attività di arti o professioni) inferiori ad euro 50 milioni, a condizione che il fatturato (per la cui definizione si riporta al successivo paragrafo 3) relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, ossia marzo ed aprile 2019;
  2. soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni aventi ricavi (nel caso di imprese) o compensi (nel caso di persone fisiche esercenti attività di arti o professioni) superiori ad euro 50 milioni a condizione che il fatturato (per la cui definizione si riporta al successivo paragrafo 3) relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020 sia diminuito di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, ossia marzo ed aprile 2019;
  3. soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno iniziato la loro attività (d’impresa, di arte o di professione) in una data successiva al 31 marzo 2019;
  4. gli enti non commerciali, quali enti sportivi, Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (ad esempio le cooperative sociali).

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Così, per fare un esempio, se un contribuente, con ricavi inferiori a 50 milioni di euro, nel mese di marzo 2019, ha realizzato un fatturato di euro 55.000,00 e nel mese di marzo 2020 ha realizzato un fatturato pari ad euro 26.000,00, tenuto conto che, quindi, ha subìto una riduzione di fatturato pari a 29.000,00 euro, e che tale riduzione è pari a circa il 53%, questo contribuente, tenuto conto che si realizza la condizione richiesta dalla norma in commento, potrà effettuare i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 usufruendo dell’agevolazione in commento.

Viceversa, se un contribuente, con ricavi inferiori a 50 milioni di euro, nel mese di marzo 2020 ha realizzato un fatturato di 7.000,00 euro e nel mese di marzo 2019 ha realizzato un fatturato di euro 9.000,00, tenuto conto che, quindi, ha subìto una riduzione del fatturato pari ad euro 2.000,00, e che tale riduzione è pari a circa il 22%, questo contribuente, tenuto conto che non si realizza la condizione richiesta dalla norma in commento, dovrà effettuare i versamenti previsti per il mese di aprile alle scadenze originarie senza poter fruire del rinvio del pagamento.

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Si precisa che, come meglio spiegato nel successivo paragrafo 4, alcuni soggetti, che a causa dei precedenti decreti-legge sono stati costretti a chiudere le attività o hanno subìto una limitazione delle modalità operative, senza che sia necessaria alcuna condizione, potranno, comunque, fruire del rinvio dei pagamenti.

3. Cosa si intende per “fatturato”

L’art.18 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020 chiarisce che la sola condizione, affinché i soggetti, di cui al paragrafo precedente, possano godere dell’agevolazione di sospensione dei suddetti versamenti, è che il fatturato relativo ai mesi di marzo ed aprile dell’anno in corso (2020) sia inferiore di una certa percentuale rispetto agli stessi mesi del precedente anno (marzo ed aprile 2019).

Quanto detto, a precisazione del fatto che, nel verificare se effettivamente si potrà godere di tale agevolazione, non verranno più presi in considerazione i ricavi, come esposto nella precedente circolare n.14 emanata dallo scrivente, bensì il fatturato, da non confondere con il volume d’affari.

Quest’ultimo, infatti, è determinato dall’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) registrate nell’anno solare, tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione.

Infatti, il volume d’affari esclude alcune operazioni che, invece, concorrono alla formazione del cosiddetto “fatturato” (ad esempio, cessioni di beni ammortizzabili, passaggi di beni e di servizi tra attività separate).

Si ritiene di particolare importanza, in questo caso, la considerazione del momento impositivo, ossia quel momento in cui l’operazione può essere considerata “effettuata”.

A tal proposito, l’art.6 del Testo unico IVA (D.P.R. 633/1972) precisa che, il momento di effettuazione di un’operazione varia in relazione alla tipologia di operazione effettuata.

In particolare, l’effettuazione dell’operazione (e la relativa emissione della fattura) avviene al momento della consegna o spedizione nel caso di cessione dei beni mobili, al momento del rogito notarile nel caso di beni immobili e al momento del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazioni di servizi.

Inoltre, le fatture di vendita vengono contabilizzate tenendo conto del momento in cui l’operazione viene effettuata e quindi, ad esempio, se le operazioni sono state effettuate a marzo, la fattura riporterà la data di emissione del mese di marzo.

Pertanto, resta comunque valido il principio della competenza economica esposto nella precedente circolare n.14, in quanto si deve tener conto della suddivisione dei ricavi per mese e non per anno, come si è soliti considerare, in quanto la fattura di vendita segue la competenza di effettuazione dell’operazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel verificare la diminuzione di tale percentuale si terrà conto esclusivamente delle fatture – aventi ad oggetto sia cessioni di beni, sia prestazioni di servizi – riportanti come data di emissione i mesi di marzo ed aprile, sia per il fatturato relativo al 2019, sia per quello relativo al 2020.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art.12-ter, comma 1 del D.L. 34/2019, la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o, in caso di fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo.

 

4. Altre categorie di soggetti inclusi nelle disposizioni di proroga

Ulteriore disposizione del Decreto-legge in esame è quella di includere nel rinvio dei suddetti versamenti, anche altre categorie di soggetti.

Ai sensi dell’art.61, comma 2, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, gli altri soggetti inclusi nelle disposizioni di proroga, senza che sia necessaria alcuna condizione (poiché si suppone che a causa dei precedenti decreti-legge siano stati costretti a chiudere le attività o abbiano limitato le modalità operative), sono i seguenti:

  • le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Per questa prima categoria di soggetti, la disposizione normativa non è del tutto chiara sui mesi per i quali i versamenti possono essere rinviati. In mancanza di ulteriori precisazioni, si prevede un rinvio per i soli versamenti del mese di aprile 2020;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

5. Data di rinvio dei versamenti

Senza che vengano applicate sanzioni ed interessi, e purché vengano rispettate tutte le condizioni sopra esposte, si potrà adempiere effettuando il versamento entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, o in 5 rate mensili (sempre a partire da giugno 2020).

Palermo 11 aprile 2020
Avv. Dott. Angelo Pisciotta