Si riducono i limiti di punibilità dei reati tributari.

Si riducono i limiti di punibilità dei reati tributari.

Il decreto legge 138/2011, convertito nella legge n.148/2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17/09/2011, ha apportato modifiche ai reati tributari abbassando la soglia d’imposta evasa a partire dalla quale scatta l’applicazione delle sanzioni penali. Tali modifiche producono i loro effetti dall’entrata in vigore della legge, quindi, dal 17/09/2011.

Quando la legge non ritiene sufficienti le sanzioni amministrative, le violazioni tributarie sono punite applicando delle sanzioni previste dal codice penale. Le violazioni, punibili penalmente, possono essere applicate solo alle persone fisiche. Nel caso di società è punibile il rappresentante legale o chiunque altro sia imputabile per il reato tributario.

Sono punibili penalmente solo le violazioni commesse nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’Iva. Sono escluse le violazioni in ambito IRAP o relative ad altre imposte indirette.

Le dichiarazioni che comportano sanzioni penali, e per i quali sono state apportate modifiche alle soglie di punibilità sono:

  1. dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di fatture false;
  2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  3. dichiarazioni infedeli;
  4. omessa presentazione della dichiarazione;

Secondo la manovra di ferragosto se si presenta una dichiarazione dove sono state contabilizzate fatture false, anche per importi minimi, scatta la pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione. Si tratta di fatturazione di operazioni inesistenti quando: 1)i documenti sono emessi a fronte di operazioni inesistenti; 2)indicano corrispettivi e Iva di importo superiore a quello effettivo; 3) riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Se la dichiarazione viene del tutto omessa e l’imposta evasa è pari o superiore a 30.000€, il contribuente rischia la detenzione da 1 a 3 anni.

Quando la dichiarazione viene manomessa mediante artifici, e quindi non rispecchia la realtà, è detta fraudolenta. Inoltre, se l’imposta evasa è pari o superiore a €30.000 e se l’ammontare degli elementi fittizi è superiore a 1 milione di euro il contribuente rischia la detenzione da 1 a 3 anni.

La dichiarazione è considerata infedele quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, dichiara elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi. In questo caso il contribuente è punibile penalmente se l’imposta evasa è pari o superiore a € 50.000 e gli elementi passivi non dichiarati sono pari o superiori a 2 milioni di euro. Il contribuente, per dichiarazione infedele, rischia da 1 a 3 anni di reclusione.

Infine, l’omessa presentazione della dichiarazione si manifesta quando il contribuente pur essendo tenuto a presentare la dichiarazione non la presenta. Si considera reato, perseguibile penalmente, quando l’imposta evasa è pari o superiore a € 30.000. il contribuente, l’omessa presentazione della dichiarazione, rischia da 1 a 3 anni di reclusione.

Il contribuente, per evitare le sanzioni penali previste in caso di reati tributari, prima dell’apertura del dibattimento, ha la possibilità di patteggiare, estinguendo il suo debito tributario e corrispondendo le dovute sanzioni.

Da quanto scritto, si può facilmente concludere che è diventato alto il rischio di subire un procedimento penale, a seguito di accertamenti fiscali da parte della Guardia di Finanzia e dell’Agenzia delle Entrate.

 

Palermo, lì 22/09/2011

 

Denia Carollo e Angelo Pisciotta.