Negli ultimi decenni sempre più imprese, per far fronte alle intervenute esigenze di mercato, decidono di operare nei giorni di festività infrasettimanale o nelle giornate di domenica. Fino a pochi anni fa era impensabile che un supermercato fosse aperto di domenica mentre oggi assistiamo a supermercati aperti H24.
Di conseguenza, molti lavoratori fruiscono del giorno di riposo non di domenica ma in un’altra giornata della settimana. Inoltre, alcuni datori di lavoro hanno l’esigenza di far lavorare i propri dipendenti nei giorni festivi (Capodanno, Natale, Santo Stefano, ecc.).
Fermo restando che, per compensare il disagio del lavoratore che presti la propria attività lavorativa in un giorno festivo, i CC.CC.NN.LL prevedono delle maggiorazioni di retribuzione per le ore di lavoro prestato, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema dell’obbligo o meno da parte del lavoratore di prestare attività lavorativa nei giorni festivi.
La questione nasce da una sanzione disciplinare che un’azienda ha comminato ad una lavoratrice che si era rifiutata di prestare attività lavorativa in un giorno festivo adducendo, quest’ultima, che l’articolo 2 della legge 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dall’attività in occasione delle festività. La lavoratrice ha impugnato la sanzione disciplinare e la Cassazione, con sentenza n.16592 del 7 agosto 2015 ha dato ragione alla lavoratrice precisando che il diritto della lavoratrice di astenersi nei giorni festivi infrasettimanali non può essere neanche derogato dalla contrattazione collettiva applicata dall’impresa.
In pratica, anche se il CCNL prevede il lavoro festivo, con le relative maggiorazioni retributive, il lavoratore può rifiutarsi di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose.
La Cassazione precisa ulteriormente che, il diritto di astensione del lavoratore può essere derogato solo su espresso accordo tra le parti e neanche le comprovate esigenze aziendali o le previsioni della contrattazione collettiva possono derogarvi.
Pertanto, sono nulle le clausole dei CC.CC.NN.LL. che prevedono l’obbligo di svolgere attività lavorativa nei giorni di festività civili o religiose.
Il lavoratore può quindi legittimamente, e senza che ciò costituisca illecito disciplinare, rifiutare di prestare attività lavorativa nei giorni di festività.
Naturalmente, visto l’impatto rilevante sull’organizzazione del lavoro di molte imprese, ci si pone il problema di come ottenere il consenso del lavoratore a prestare attività lavorativa nei giorni festivi.
Si ipotizza che tale accordo possa anche risultare da fatti concludenti (il lavoratore presta attività lavorativa nei giorni festivi) ma, sarebbe opportuno un accordo scritto, quantomeno ad probationem. Inoltre, sarebbe opportuno che l’accordo concluso con il lavoratore, affinché quest’ultimo presti attività lavorativa anche nei giorni festivi, sia per un arco temporale identificato o a tempo indeterminato, nel caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato, viceversa si rischia di dover concludere un accordo per ogni giornata festiva lavorativa.
Palermo 18 settembre2015 Dott. Angelo Pisciotta
Consulente del Lavoro e Dottore Commercialista