Ritrovata la deducibilit&#224 dei compensi corrisposti agli amministratori delle societ&#224 di capitali

Ritrovata la deducibilit&#224 dei compensi corrisposti agli amministratori delle societ&#224 di capitali

Come previsto, le incertezze sull&#39indeducibilit&#224 dei compensi spettanti agli amministratori delle societ&#224 di capitali non sono del tutto finite. Sembrerebbe che, con i maggiori chiarimenti, arrivati dal sottosegretario all&#39Economia Sonia Viale, si dovrebbero eliminare i tanti dubbi sollevati dalla sentenza della Cassazione n. 18702 del 13 Agosto 2010, relativa all&#39indeducibilit&#224 dei compensi predisposti agli amministratori dei societ&#224 di capitali.

All&#39interrogazione posta dal deputato Pepe &#40del Pdl&#41, durante la Commissione Finanza alla Camera, in cui si chiedeva sul come il Governo intenda affrontare la questione dell&#39ordinanza n.18702 del 13 Agosto 2010, emessa dalla Corte di Cassazione, relativa all&#39indeducibilit&#224 dei costi per gli amministratori delle societ&#224 di capitali, il sottosegretario all&#39economia ha risposto che, non verranno emesse delle nuove leggi, ma si intende risolvere il problema con un semplice richiamo alle norme in vigore.

Infatti, a fronte dell&#39affermazione della Corte di Cassazione che, richiamando la norma antecedente la riforma Ires del 2004, consentiva la deduzione dei compensi dei soli amministratori delle societ&#224 di persone, l&#39Agenzia delle Entrate aveva risposto che, ai sensi dell&#39art. 95 del Tuir, in vigore dal 2004, i compensi corrisposti agli amministratori di societ&#224 di capitali sono deducibili nell&#39esercizio in cui vengono corrisposti &#40principio di cassa&#41.

Pertanto, l&#39art 95 del Tuir, stabilisce come condizione essenziale, per la deduzione dei costi da parte della societ&#224 di capitali, l&#39effettivo pagamento dei compensi, che corrisponde al momento della tassazione Irpef sui compensi percepiti dagli amministratori. Quindi, l&#39Agenzia delle Entrate conferma che il compenso rientra, oggettivamente tra le spese ammesse in deduzione dal reddito.

Inoltre, l&#39Agenzia delle Entrate ricorda che, la deducibilit&#224 del compenso presuppone la sua inerenza, secondo l&#39art. 109 del Tuir, all&#39attivit&#224 d&#39impresa. Inerenza che deve essere valutata singolarmente, caso per caso, in relazione alle singole fattispecie che si presentano.

Infine, l&#39amministrazione sottolinea che, la deducibilit&#224 &#232 ammessa anche per i compensi corrisposti agli amministratori con importi estremamente elevati, considerando che l&#39imposta per le societ&#224 di capitali &#232 limitato al 27,5&#37, mentre l&#39imposta da applicare &#40Irpef e Addizionali&#41, senza considerare i contributi previdenziali e assistenziali che deve versare la societ&#224 e l&#39amministratore, pu&#242 arrivare al 45 &#37 sull&#39imponibile.