La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28923 del 17 luglio 2012, ha stabilito che le somme riscosse da un imprenditore, in regime di contabilità semplificata, devono essere annotate in appositi registri perché, in caso di fallimento, lo stesso rischia di dover rispondere del reato di bancarotta fraudolenta.
Prima di tutto occorre specificare che la bancarotta è un reato, un fatto di rilevanza penale, previsto dalla legge fallimentare che può colpire l’imprenditore dichiarato fallito. Sono previsti due tipi di bancarotta; “semplice” (dolo semplice), prevista dall’art. 217 della legge fallimentare, che colpisce l’imprenditore in caso di un reato lieve derivante da un comportamento negligente o imprudente; oppure “fraudolenta” (dolo specifico), disciplinata dall’art. 216 della legge fallimentare, prevista per i reati più gravi, inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto, con l’intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.
Inoltre, la bancarotta viene considerata impropria quando i fatti, descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare, sono compiuti da soggetti diversi dall’imprenditore, quali ad esempio direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate fallite.
La sentenza in commento è stata emessa nei confronti di un imprenditore che adottava il regime di contabilità semplificata, accusato di bancarotta fraudolenta impropria conseguente al fallimento della società. L’accusa era basata dal fatto che, l’imprenditore non avesse annotato in contabilità la riscossione del corrispettivo per la vendita di un immobile.
L’imprenditore si è difeso sostenendo che, la società, essendo di piccole dimensioni ed avendo adottato un regime di contabilità semplificata, non fosse obbligata, come previsto ai fini fiscali dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/73, alla tenuta di una contabilità in partita doppia, alla tenuta dei libri contabili e alla registrazione delle somme riscosse.
I giudici di legittimità hanno sostenuto che, l’esenzione relativa alla tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni delle somme riscosse, previste per il regime tributario di contabilità semplificata, sono del tutto autonomi ai fini fiscali e non possono essere comparate con gli effetti civili e penali previsti sia dal codice civile sia dalla legge fallimentare.
Pertanto per i Giudici permane, nei confronti dell’imprenditore che nell’operazione di cessione dell’immobile non ha registrato in appositi registri contabili la riscossione del corrispettivo, il reato di bancarotta fraudolenta.
Per evitare il rischio di essere assoggettati al reato di bancarotta, sarebbe necessario che l’imprenditore adottasse una contabilità ordinaria, anche se non obbligato, con tutti gli obblighi ad esso connessi, come la tenuta della contabilità in partita doppia, la registrazione degli incassi delle fatture o dei corrispettivi e la tenuta di tutti i libri contabili previsti dalla legge.
Oppure, l’imprenditore potrebbe decidere di adottare il regime della contabilità semplificata e predisporre ed annotare internamente tutti i movimenti patrimoniali (debiti e crediti) e finanziari (somme riscosse o pagate) relativi alla propria attività d’impresa.
Palermo, 18 ottobre 2012
Angelo Pisciotta