Rinvio del secondo acconto IRPEF

Rinvio del secondo acconto IRPEF

Il termine per il versamento della seconda rata dell’acconto IRPEF è stato spostato dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 dal Decreto Anticipi, sarà inoltre possibile versare quanto eventualmente dovuto in cinque rate di eguale importo anziché in un’unica rata. Tale disposizione si applica a condizione che il contribuente, esclusivamente persona fisica in possesso di partita IVA, abbia dichiarato durante l’anno 2022 compensi o ricavi inferiori a euro 170.000.

Per verificare il mancato superamento di detto limite, si dovrà guardare all’ammontare dei compensi indicati nella dichiarazione dei redditi 2023, per l’anno di imposta 2022, in corrispondenza del Rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”.

Non dovranno essere presi in considerazione né gli importi indicati in corrispondenza dei righi RE3 e RE5, né i compensi non risultanti dalle scritture contabili, ma indicati nel quadro RE di Redditi al solo fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale in conseguenza dell’applicazione degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità).

L’art. 4, D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, ha previsto lo slittamento del termine previsto per il versamento della seconda rata dell’acconto 2023 dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022; l’ambito applicativo della novità è limitato ai soli acconti dovuti per il periodo di imposta 2023 e alla seconda rata dovuta solamente dalle persone fisiche titolari di partita IVA.

Restano esclusi dal rinvio e dovranno, pertanto, rispettare la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023 i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno però dichiarato compensi o ricavi superiori a 170mila euro;
  • le persone fisiche che non sono titolari di partita Iva indipendentemente dal tipo di reddito prodotto;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali. Si ritiene che dovrebbero restare esclusi anche i soci/associati di società e associazioni i cui redditi sono tassati per trasparenza ai sensi del Tuir se non fossero titolari di una posizione personale.

I contributi previdenziali e i versamenti contributivi Inps e anche i premi assicurativi Inail non rientrano invece nell’ambito di applicazione del rinvio e, quindi, dovranno essere pagati entro il 30 novembre 2023.

L’agevolazione in commento dovrebbe trovare applicazione anche per i contribuenti forfetari i cui tributi autoliquidati risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023 e siamo in attesa degli aggiornamenti dei software che possano verificare se vi siano o meno le condizioni che consentano di beneficiare del rinvio.

Come anticipato, si potrà procedere al pagamento del secondo acconto 2023 in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 senza pagare alcun interesse, oppure in cinque rate uguali mensili che vanno sempre a scadere il giorno 16 di ogni mese (16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio). Nel caso di pagamento rateale saranno dovuti gli interessi (pari al 4% annuo) dalla seconda rata.

Palermo, Roma, 6 novembre 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta