Riforma in materia di congedi parentali – Innalzamento dell’età dei figli a 14 anni ai sensi della Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026)

Riforma in materia di congedi parentali – Innalzamento dell’età dei figli a 14 anni ai sensi della Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026)

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni ed è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per ogni minore nato adottato o affidato.

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e non può essere richiesto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (aspettativa, pause contrattuali nel part time lavoro a chiamata).

Congedo parentale

È disposto l’innalzamento da 12 a 14 anni dell’età del figlio rilevante ai fini del riconoscimento di alcune misure a sostegno della genitorialità. Il nuovo limite anagrafico trova applicazione con riferimento a diverse categorie previste dalla normativa vigente.

In particolare, ciascun genitore potrà fruire del congedo parentale per ogni figlio dalla nascita e fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Lo stesso limite si applica anche al prolungamento del congedo parentale riconosciuto in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata, che può essere esercitato, per un periodo massimo complessivo di tre anni, entro il compimento del quattordicesimo anno di età del bambino.

L’innalzamento del limite di età incide inoltre sul riconoscimento dell’indennità economica per il congedo parentale, prevista per un periodo di tre mesi, che potrà essere corrisposta fino al quattordicesimo anno di età del figlio; in caso di adozione, il diritto all’indennità è riconosciuto entro 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il nuovo limite anagrafico si applica anche ai permessi per malattia dei figli, prevedendo per ciascun genitore la possibilità di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi annui, per la malattia di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Nei primi 14 anni di vita di ciascun figlio, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro entro un limite complessivo di 10 mesi, così ripartiti:

  • alla madre lavoratrice spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, successivamente al congedo di maternità obbligatorio;
  • al padre lavoratore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per almeno 3 mesi. In tale ipotesi, il limite complessivo è elevato a 11 mesi.

Le mensilità di congedo parentale sono indennizzate dall’INPS in misura differenziata:

  • 3 mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione;
  • per gli ulteriori periodi, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Si ricorda che i congedi parentali spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto e che possono essere fruiti anche in modalità contemporanea.

Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in forma continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.

Permessi per malattia dei figli

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro, nel limite di 10 giorni lavorativi annui per ciascun figlio.

Affiancamento in maternità

La Legge n. 199/2025 prevede inoltre che, in caso di assunzione a tempo determinato in sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, il contratto di lavoro possa essere prorogato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino.

La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o per assistenza in situazioni concrete, lo Studio resta a disposizione.

Cordiali saluti

15 gennaio 2026                                                        Avv. Dott. Angelo Pisciotta