Ridotto del 17% l’acconto Irpef per l’anno 2011

Ridotto del 17% l’acconto Irpef per l’anno 2011

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 21 novembre 2011, ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene data la possibilità, alle persone fisiche in possesso dei requisiti, di ridurre l’acconto Irpef, dovuto entro il 30 novembre 2011, di 17 punti percentuali. Infatti, è stata prevista la riduzione dal 99% all’82% dell’imposta (Irpef) da versare come acconto per l’anno 2011. 

Inoltre, è stato ridotto, di tre punti percentuali, anche l’acconto Irpef relativo all’anno 2012, che sarà pertanto pari al 96% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. 

La novità riguarda solamente le persone fisiche esercenti impresa, arte e professioni, compresi i dipendenti e i pensionati, se in possesso di altri redditi oltre la pensione o a quello di lavoro dipendente.

Pertanto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato in questi giorni, il governo ha disposto una riduzione di una parte del secondo acconto Irpef di 17 punti percentuali per l’anno 2011. Il contribuente, adeguandosi alla nuova normativa, avrà la possibilità di versare un acconto pari al 82% di quanto complessivamente dovuto invece del 99% che avrebbe dovuto versare. La differenza del 17%, non è uno sconto ma un pagamento differito, in quanto, tale somma dovrà essere versata a giugno del 2012 insieme al saldo Irpef. 

Risultano obbligati al versamento del secondo acconto Irpef, tutte le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (Unico 2011), solamente se l’importo a debito risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2011) è pari o superiore a € 52. Inoltre, sono obbligate tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2011, anche se il pagamento viene fatto dal sostituto d’imposta con la relativa trattenuta Irpef in busta paga o dalla pensione. 

Chi ha già versato l’acconto Irpef di novembre per l’anno 2011, senza tenere conto della riduzione de quo, ha diritto ad un credito d’imposta pari alla differenza pagata in più, cioè  al valore della riduzione del 17% prevista con il nuovo decreto, da poter utilizzare in compensazione con altri tributi, contributi e premi utilizzando il modello F24. 

Inoltre, per i pensionati e i dipendenti il beneficio di riduzione del 17% dell’acconto Irpef sarà riconosciuto con lo stipendio di novembre o con la pensione di dicembre. La riduzione dell’acconto in misura ridotta dell’82% viene riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta senza l’obbligo per il dipendente di presentare alcuna domanda al proprio datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro recupererà le somme restituite ai dipendenti riducendo i versamenti all’erario delle trattenute di competenza. 

Infine, è opportuno ricordare che non è previsto alcuna riduzione per l’Irap, Ires, addizionali regionali e comunali, ne ai contributi previdenziali Inps. Infatti, nessun abbattimento interessa gli acconti Irap dovuti dalle persone fisiche, dalle società di persone e soggetti assimilati, o gli acconti Irap e Ires delle società di capitali, enti commerciali e altri soggetti all’Ires. 

Palermo, 25 novembre 2011

Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta