Con la Legge 241/1990 e precisamente con l’articolo 18 commi 2 e 3 sono state introdotte nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il comma 2 della legge 241/1990 stabilisce che:” I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
Il 3°comma della legge 241/1990, inoltre, stabilisce che:” Parimenti, sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.
Questa legge molto spesso ignorata dagli addetti ai lavori, professionisti inclusi, portava spesso gli studi di consulenza, in seguito ad accessi ispettivi, a presentare una enorme quantità di documenti in formato cartaceo con conseguente dispendio di tempo e di denaro.
Il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il 15/02/2012 hanno siglato un accordo volto allo snellimento dei tempi delle ispezioni sul lavoro. Tale accordo prevede che l’amministrazione procedente non potrà richiedere all’azienda la documentazione che la stessa può acquisire direttamente dalle altre amministrazioni.
In deroga a quanto stabilito dal protocollo in commento, il personale ispettivo potrà richiedere al professionista la documentazione solo nei casi in cui sia impossibilitata ad accedere ai documenti mediante l’utilizzo delle proprie banche dati.
Dall’accordo del 15/02/2012 restano, però, escluse tutte quelle attività ispettive che vengono poste in essere dai funzionari di vigilanza che agiscono in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, qualora sia necessaria l’acquisizione dei documenti per il tramite del professionista.
Il protocollo d’intesa del 15/02/2012 ha, altresì, redatto un apposito allegato che costituisce parte integrante dello stesso, con la specifica dei documenti che il personale ispettivo non potrà più richiedere in fase ispettiva.
Tra i documenti che i funzionari ispettivi non potranno più richiedere figurano:
- le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, quali l’Unilav, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro domestico;
- le denunce INAIL;
- l’iscrizione dell’azienda all’INPS (DM68) e la conseguente documentazione attestante l’attribuzione della matricola INPS (DM80);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA);
- le dichiarazioni dei redditi (UNICO, 770, ecc);
- le denunce UNIEMENS dal 2010 in poi;
- le quietanze dei modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento delle imposte;
- le informazioni relative alle denunce mensili dei contributi del personale dipendente (DM10) ad eccezione di quelle relative alle ultime 3 mensilità.
Pertanto, la finalità di tale accordo consiste nella semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro ed evitare inutili fotocopie ai contribuenti relative a dati già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Palermo 17 febbraio 2012
Angelo Pisciotta