Con la circolare n. 45/2019 l’INPS introduce importanti semplificazioni nella procedura di liquidazione degli assegni per il nucleo familiare, alleggerendo il carico di adempimenti dei datori di lavoro.
Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande di ANF devono essere trasmesse, a cura del lavoratore, telematicamente direttamente all’INPS.
I datori di lavoro, pertanto, non sono più tenuti a:
- raccogliere le istanze di liquidazione;
- verificare la loro corretta compilazione;
- calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti saranno determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale.
Nel periodo 1° aprile 2019- 30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Restano esclusi dalle nuove disposizioni i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) per i quali la domanda continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.
Ricordiamo che i soggetti interessati alla richiesta degli ANF sono i lavoratori subordinati e parasubordinati, anche presso la pubblica amministrazione, compresi apprendisti e soci di cooperative, per i quali il reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o pensione.
Per poter richiedere gli ANF, il lavoratore deve rispettare le seguenti condizioni:
- rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in corso.
- presenza di un nucleo familiare (nel nucleo familiare sono ricompresi anche i soggetti uniti civilmente).
- rispetto dei limiti reddito.
- somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, uguale o superiore al 70% del reddito familiare.
- mancanza di altro ANF o altro trattamento di famiglia.
In caso di rilascio di dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell’ANF sono previste sanzioni molto pesanti.
Restano invariate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione degli assegni nei casi previsti dalla legge: il soggetto interessato è tenuto a presentare specifica domanda di Autorizzazione ANF telematica all’INPS, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
Tuttavia, in caso di accoglimento, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione, bensì l’Istituto procede direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento è inviato al richiedente con le consuete modalità.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande per la prestazione familiare, sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. I lavoratori pertanto dovranno munirsi di apposito PIN.
L’INPS precisa che, oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.
Palermo, 27 aprile 2019
Dott. Angelo Pisciotta