Con l’articolo 3 del Decreto-Legge n.119/2018 è stata introdotta la Rottamazione-ter la quale prevedeva la possibilità, per il contribuente, di estinguere cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi/avvisi di addebito relativi alle annualità 2000-2017. Per poter aderire il debitore avrebbe dovuto presentare, entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione nella quale indicare il numero di rate in cui suddividere l’importo, fino ad un massimo di 18 rate.
Per le stesse annualità la Legge n. 145/2018 ha introdotto per le persone fisiche il cd. Saldo e stralcio che consisteva in una riduzione delle somme dovute a titolo di imposte, per alcune tipologie di debiti. Anche in questo caso, il contribuente avrebbe dovuto presentare una apposita domanda, entro il 30 aprile 2019, scegliendo di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate, la cui scadenza per l’ultima rata era fissata per il 30 luglio 2021.
I termini previsti dalla normativa sopra citata hanno subito molte proroghe a causa della pandemia. Si precisa che, l’ultima scadenza era stata fissata per il 9 dicembre 2021 (14 dicembre con i 5 giorni di tolleranza), termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento di tutte le rate scadute degli anni 2020 e 2021.
La legge di conversione del Decreto-Legge 4/2022 “Sostegni Ter” (atteso in aula questa settimana per l’approvazione definitiva) ha previsto una riapertura dei termini per poter pagare le rate in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, concedendo, in questo modo, la possibilità per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata di poter regolarizzare la loro posizione debitoria.
Più precisamente, sono stati stabiliti i seguenti termini relativi alle rate del 2020, del 2021 e del 2022:
- entro il 30 aprile 2022 dovranno essere pagate le rate dell’anno 2020 in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020;
- entro il 31 luglio 2022 dovranno essere pagate le rate dell’anno 2021 in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 31 maggio e 31 luglio e 30 novembre 2021;
- entro il 30 novembre 2022 dovranno essere pagate le rate dell’anno 2022 in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 31 maggio e 31 luglio e il 30 novembre 2022.
A tali scadenze, sarà sempre applicabile il periodo di tolleranza di cinque giorni.
Il versamento delle rate scadute deve essere effettuato utilizzando i consueti bollettini già in possesso del contribuente.
Inoltre, le procedure esecutive eventualmente avviate e non ancora concluse (beni e somme di denaro per i quali è stato disposto pignoramento) si estingueranno e ovviamente, stante la nuova scadenza, non potranno essere intraprese nuove azioni esecutive e cautelai. Le somme già versate e i pignoramenti già conclusi, si considereranno definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione e non saranno più restituiti.
Infine, si ricorda che, la definizione agevolata decade nel momento in cui vi è un ritardo o l’omesso pagamento anche soltanto di una sola rata, comportando il rispristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.
Palermo, 17 marzo 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta