La recente sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, o in caso di morte del lavoratore, entrambe derivanti dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ne risponde l'intero consiglio d' amministrazione per ciò che concerne sia le responsabilità penali, sia quelle amministrative.
La sentenza in questione precisa che, anche in caso di delega conferita ad uno o più amministratori, la posizione del consiglio d' amministrazione non viene meno. Tale prassi, richiama quanto menzionato in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, per ciò che concerne la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, nel senso che questo risulta responsabile sia civilmente che penalmente degli infortuni occorsi al lavoratore in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quanto richiamato sopra, viene, anche, disciplinato dall ' art. 2932 del codice civile, che nello stabilire che gli amministratori, nella gestione della società, devono adempiere ai doveri stabiliti dalla legge e dall' atto costitutivo precisa anche che, se tali compiti vengono attribuiti ad uno o più soci, gli altri ne sono solidalmente responsabili qualora non abbiano vigilato sull' andamento gestionale.
Inoltre, la stessa sentenza ha precisato che, a sindacati e associazioni spetta il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, generando pesanti conseguenze che gravano sulle aziende circa il risarcimento che le associazioni dei lavoratori possono richiedere.
Infatti, la Corte di Cassazione precisa che " gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile, non solo quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantano un diritto patrimoniale, ma anche, qualora il danno coincide con la lesione di un diritto soggettivo ". Pertanto, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, arreca un danno che può essere sia di natura economica, sia di natura non patrimoniale, volto a ledere il diritto sancito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione.
Pertanto, alla luce di tale sentenza, emerge che, il datore di lavoro, così come qualsiasi altro soggetto agente, ha non solo l'obbligo di istruire i lavoratori sui rischi connessi all'esercizio delle attività lavorative svolte, ma anche di adottare tutte le misure di sicurezza circa il controllo sul corretto utilizzo degli strumenti utilizzati e sul processo di lavorazione, al fine di evitare qualsiasi fattore di rischio connesso all'esercizio dell'attività stessa, sia esso infortunio, sia esso decesso del lavoratore.