Secondo l'art.10 ter del Dlgs n.74 del 10 marzo 2000, chiunque non versa l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a euro 50.000,00, entro il termine per il versamento dell'acconto iva, 27 dicembre di ogni anno, relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Pertanto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre 2010, ha confermato che, il reato per omesso versamento dell'iva, risultante dalla dichiarazione annuale, si compie alla scadenza dell'acconto iva fissato, secondo l'art. 6 della legge 405 \ 90, al 27 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione.
Infatti, i soggetti passivi iva, in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 633 \ 72, indipendentemente dalla periodicità dei versamenti (mensili o trimestrali) relativi all'imponibilità iva per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi con cui dovrebbero rilevare la propria posizione iva, dovranno procedere entro il 27 dicembre di ciascun anno al versamento dell'unico acconto relativo all'ultima liquidazione dell'anno.
Ne consegue che, non è sufficiente un qualsiasi ritardo rispetto alle scadenze previste, esempio per i versamenti periodici mensili o trimestrali, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione sia eseguita oltre il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
Inoltre, se il contribuente, per evitare le sanzioni penali (la reclusione da sei mesi a due anni), intende pagare le somme, nonostante siano superati i termini per il pagamento con ravvedimento operoso relativo al 30 settembre del periodo d'imposta successivo, avrà la possibilità di versare l'intera imposta o parte dell'imposta, in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro, prima del 27 dicembre di ciascun anno.
Al contrario, se il versamento avverrà in un periodo successivo al 27 dicembre, in coincidenza per esempio del ricevimento dell'avviso bonario inviato dall'agenzia delle Entrate, e il contribuente deciderà di pagare tale somma, il reato non viene evitato.
Tuttavia, grazie all'art. 13 del Dlgs n.74 del 10 marzo 2000, il contribuente, potrà decidere di versare l'iva oltre la scadenza ( 27 dicembre), ottenendo uno sconto della pena fino alla metà e senza le applicazioni delle pene accessorie.