Reclusione da sei mesi a due anni per il mancato versamento dell&#39iva per importi superiori a euro 50.000,00

Reclusione da sei mesi a due anni per il mancato versamento dell&#39iva per importi superiori a euro 50.000,00

Secondo l&#39art.10 ter del Dlgs n.74 del 10 marzo 2000, chiunque non versa l&#39iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a euro 50.000,00, entro il termine per il versamento dell&#39acconto iva, 27 dicembre di ogni anno, relativo al periodo d&#39imposta successivo, &#232 punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Pertanto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre 2010, ha confermato che, il reato per omesso versamento dell&#39iva, risultante dalla dichiarazione annuale, si compie alla scadenza dell&#39acconto iva fissato, secondo l&#39art. 6 della legge 405 &#92 90, al 27 dicembre dell&#39anno successivo a quello per il quale &#232 stata presentata la dichiarazione.

Infatti, i soggetti passivi iva, in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 633 &#92 72, indipendentemente dalla periodicit&#224 dei versamenti &#40mensili o trimestrali&#41 relativi all&#39imponibilit&#224 iva per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi con cui dovrebbero rilevare la propria posizione iva, dovranno procedere entro il 27 dicembre di ciascun anno al versamento dell&#39unico acconto relativo all&#39ultima liquidazione dell&#39anno.

Ne consegue che, non &#232 sufficiente un qualsiasi ritardo rispetto alle scadenze previste, esempio per i versamenti periodici mensili o trimestrali, ma occorre che l&#39omissione del versamento dell&#39imposta dovuta in base alla dichiarazione sia eseguita oltre il 27 dicembre dell&#39anno successivo al periodo d&#39imposta di riferimento.

Inoltre, se il contribuente, per evitare le sanzioni penali &#40la reclusione da sei mesi a due anni&#41, intende pagare le somme, nonostante siano superati i termini per il pagamento con ravvedimento operoso relativo al 30 settembre del periodo d&#39imposta successivo, avr&#224 la possibilit&#224 di versare l&#39intera imposta o parte dell&#39imposta, in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro, prima del 27 dicembre di ciascun anno.

Al contrario, se il versamento avverr&#224 in un periodo successivo al 27 dicembre, in coincidenza per esempio del ricevimento dell&#39avviso bonario inviato dall&#39agenzia delle Entrate, e il contribuente decider&#224 di pagare tale somma, il reato non viene evitato.

Tuttavia, grazie all&#39art. 13 del Dlgs n.74 del 10 marzo 2000, il contribuente, potr&#224 decidere di versare l&#39iva oltre la scadenza &#40 27 dicembre&#41, ottenendo uno sconto della pena fino alla met&#224 e senza le applicazioni delle pene accessorie.