Proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

La legge di Stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 319, della l. n. 160/2019) è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020.

Il disegno di legge di bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di beneficiare del

credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

 

Beneficiari

Possono accedere al bonus investimenti Sud e ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, le imprese (sono, quindi esclusi i lavoratori autonomi) di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione dei seguenti: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e delle relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.

 

Beni agevolabili

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

 

Rientrano, quindi, nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi:

  • alla creazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

 

Di contro, sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”;
  • gli investimenti in beni merce;
  • gli acquisti di materiali di consumo;
  • gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

 

Misura del credito

Il credito d’imposta è pari a:

  • 45% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le imprese più grandi.

Ed è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis.

 

Modalità di funzionamento e cumulabilità con altre agevolazioni

Per fruire del credito d’imposta, le imprese interessate al bonus, devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello di domanda nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta per il quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Per la compensazione del credito d’imposta mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6869

Palermo, 20 dicembre 2020                                                                Avv. Dott. Angelo Pisciotta