La Legge 208/2015 ha introdotto una agevolazione consistente in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2019, acquistavano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Centro e Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e nelle c.d. “aree svantaggiate” con cui si indicano determinate zone di Abbruzzo e Molise.
Oltre alle imprese residenti, l’agevolazione in commento spetta anche:
- alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- agli enti non commerciali, con riferimento ad attività commerciale eventualmente esercitata;
- alle imprese che intraprendono l’attività dopo il 1° gennaio 2016.
Sono escluse dalla disciplina, invece, le imprese in difficoltà finanziaria e quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
L’investimento deve, inoltre, riguardare l’acquisizione di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, nonché beni strumentali acquistati per la diversificazione della produzione di uno stabilimento atti alla generazione di prodotti mai fabbricati precedentemente.
Il sopracitato credito di imposta è attribuito in misura differente a seconda delle dimensioni dell’impresa ed è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti per ciascun progetto.
In particolare, agli investimenti effettuati dalle:
- piccole imprese si applica una percentuale del 45% (per le regioni del Centro e del Sud Italia) e del 30% (per le aree svantaggiate) commisurato alla quota del costo complessivo massimo pari a 3 milioni di euro;
- medie imprese si applica una percentuale del 35% (per le regioni del Centro e del Sud Italia) e del 20% (per le aree svantaggiate) commisurato alla quota del costo complessivo massimo pari a 10 milioni di euro;
- grandi imprese si applica una percentuale del 25% (per le regioni del Centro e del Sud Italia) e del 10% (per le aree svantaggiate) commisurato alla quota del costo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro;
Il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti “de minimis” e con gli altri aiuti di Stato riguardanti le medesime categorie di costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalle discipline europee di riferimento.
Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a far data dal quinto giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Perché il credito sia fruibile deve essere relativo ad investimenti già realizzati al momento della compensazione ed obbligatorio procedere preventivamente ad inviare all’Agenzia delle Entrate una apposita istanza.
È prevista una rideterminazione del credito nel caso in cui i beni in oggetto non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati acquistati/ultimati, o nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono entrati in funzione.
Il termine previsto per l’agevolazione in commento, originariamente fissato al 31 dicembre 2019, è stato prorogato di un anno.
Sarà quindi possibile presentare le istanze per ottenere il credito d’imposta sugli investimenti nel mezzogiorno fino al 31 dicembre 2020 (Legge 160/2019 comma 319).
Lo studio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Palermo, 17 gennaio 2020.
Avv. Dott. Angelo Pisciotta