Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, società interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è il “soggetto attuatore” delle politiche economiche nazionali per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili e corrisponde ai soggetti produttori di energia fotovoltaica, compresi anche i condomini, la tariffa incentivante o conto energia.
I compensi corrisposti dal GSE costituiscono reddito di impresa o reddito diverso a seconda delle diverse fattispecie in cui tali somme sono percepite.
Se l’impianto ha una potenza fino a 20 Kw, e se l’energia prodotta è maggiore di quella consumata e viene quindi immessa in rete, i proventi conseguiti dalle persone fisiche e gli enti non commerciali, con esclusione della tariffa incentivante, generano un reddito diverso. Si tratta infatti, di attività commerciale non esercitata abitualmente, art.67, comma1, lettera i del TUIR. Di conseguenza, i proventi derivanti dalla vendita di energia non saranno assoggettati ad IVA.
Gli stessi soggetti, prima citati, cioè le persone fisiche e gli enti non commerciali, se dispongono di un impianto con una capacità superiore a 20 Kw, produrranno reddito d’impresa per la vendita di energia elettrica e i proventi, derivanti dalla vendita di energia, saranno soggetti ad IVA.
Si è posto il problema se gli impianti fotovoltaici condominiali producano redditi diversi o redditi d’impresa, con tutte le conseguenze previste in tema di adempimenti fiscali e contabili conseguenti.
Se l’impianto condominiale ha una potenza inferiore a 20 Kw e produce energia eccedente, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita generano un reddito diverso da imputare ai condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Si evidenzia che il limite dei 20 Kw è riferito al condominio nel suo complesso e non è riferito ad ogni condomino.
Quando l’impianto condominiale ha una potenza superiore ai 20 Kw, oppure se l’energia elettrica venduta viene prodotta utilizzando gli spazi condominiali, si genera reddito d’impresa. In tale ultimo caso, però, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.84/E del 10 agosto 2012, il soggetto passivo non può essere il condominio.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, individua in una società di fatto, costituita tra i condòmini che rappresentano la maggioranza dell’assemblea favorevoli all’investimento, il soggetto passivo ai fini delle imposte dirette e IRAP. Naturalmente, i condòmini che non hanno approvato la decisione di realizzare l’impianto fotovoltaico sono esclusi dalla società di fatto.
Quindi, la società di fatto costituita dai condòmini dovrà richiedere il numero di partita IVA e determinerà il reddito d’impresa secondo le ordinarie regole previste per le società in nome collettivo, dovrà redigere un’autonoma dichiarazione dei redditi, dovrà tenere la contabilità, redigere la dichiarazione IVA, istituire i registri obbligatori e rispettare le norme in tema di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.
Infine, il GSE dovrà operare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo della tariffa incentivante venduta dal condominio.
Naturalmente, nel caso di impianti fotovoltaici condominiali di capacità superiore ai 20 Kw, se l’intera produzione di energia elettrica viene autoconsumata, e quindi non viene venduta alla rete, non si configura attività d’impresa.
Palermo 05 settembre 2012
Angelo Pisciotta