In data domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno le elezioni amministrative 2022, nonché i cinque referendum popolari abrogativi in materia di giustizia. I lavoratori subordinati che svolgeranno attività di scrutinio nei seggi elettorali nei giorni lavorativi avranno diritto alla normale retribuzione, mentre coloro che espleteranno le loro funzioni nei giorni festivi o non lavorativi avranno diritto ad una quota aggiuntiva della retribuzione oltre alla normale retribuzione o a riposi compensativi, ove possibili in relazione alle esigenze organizzative.
Per quanto attiene alle elezioni amministrative nei Comuni, tra quelli chiamati ad esprimere il voto in funzione del rinnovo dei rispettivi consigli comunali e dell’elezione delle rispettive giunte, la cui popolazione superi la soglia dei 15.000 abitanti, ove si rendesse necessario un ballottaggio, questo si terrà 14 giorni dopo il primo turno delle amministrative, vale a dire domenica 26 giugno. In tale eventualità valgono le medesime considerazioni esposte precedentemente per le attività svolte nei giorni festivi.
Le operazioni di voto, oggetto della presente, si svolgeranno nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23, come previsto dall’art.1 comma 399 della legge di Stabilità 2014. In tale data ed ai suddetti orari, oltre che nei giorni immediatamente precedenti, diversi lavoratori, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, svolgeranno attività ai seggi elettorali; è opportuno, dunque, analizzare la disciplina prevista, in relazione al caso prospettato, dall’art. 11 della legge n.53/1990 e dall’art.1 della legge n.69/1992.
In particolare, la questione riguarda i prestatori di lavoro che ricoprano nel seggio elettorale le funzioni seguenti:
- presidente e vicepresidente di seggio;
- segretario;
- scrutatori;
- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti (o dei comitati
- promotori in caso di referendum).
La disciplina di cui sopra prevede che i lavoratori nominati per svolgere una delle attività precedentemente menzionate siano titolari di alcuni diritti collegati all’assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.
Nel dettaglio la normativa di riferimento dispone che:
- al lavoratore che svolga attività ai seggi elettorali nei giorni considerati lavorativi (a titolo esemplificativo il lunedì o il sabato se lavorativo) spetta la normale retribuzione, come se avesse prestato ordinariamente la propria prestazione di lavoro. Per le elezioni amministrative i giorni lavorativi trascorsi al seggio saranno sabato 11 giugno, se il CCNL applicato lo considera lavorativo, e, eventualmente, lunedì 13 giugno; analoghe considerazioni valgono per l’eventuale turno di ballottaggio;
- in caso di funzioni ai seggi elettorali eseguite in giorni festivi (di norma la domenica) o non lavorativi (il sabato in caso di settimana corta), al lavoratore deve essere corrisposta, oltre la normale retribuzione, una quota aggiuntiva della stessa (1/26 di retribuzione o altro divisore contrattuale) per ogni giorno di attività ai seggi elettorali o in alternativa devono essere concessi giorni di riposo compensativi, da fruire in un arco temporale molto ristretto, in quanto essi hanno natura compensativa del mancato riposo settimanale, e nel rispetto delle esigenze organizzative. Per le elezioni amministrative 2022, nel caso di riposo settimanale coincidente con la domenica, il giorno festivo in cui i lavoratori svolgeranno attività sarà domenica 12 giugno, mentre il giorno non lavorativo sarà sabato 11 giugno se considerato non lavorativo dal CCNL applicato;
Inoltre, tenuto conto del fatto che gran parte delle operazioni di scrutinio avranno inizio dalle ore 23 della domenica e potrebbero prolungarsi, quasi certamente oltre le ore 24, nel caso in cui il lavoratore protragga la sua permanenza al seggio per alcune ore del giorno successivo alla chiusura dei seggi (oltre le ore 24 della domenica per sconfinare nelle prime ore di lunedì 13 giugno), ha diritto non a compensazioni o a indennizzi di quelle specifiche ore, ma all’assenza retribuita di tutta la giornata, oppure al riposo compensativo per tutta la giornata.
In assenza di una regolamentazione normativa e contrattuale il lavoratore che svolge attività ai seggi elettorali deve assolvere in ogni caso ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro, tra i quali:
- preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza, con un anticipo che permetta al datore di lavoro di organizzarsi, consegnandogli il certificato di chiamata inviatagli dal competente ufficio elettorale.
- esibire al datore di lavoro, ultimate le operazioni di voto, la copia di tale certificato firmata dal presidente del seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni
Palermo, 25 maggio 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta