Con la presente circolare si richiama l’attenzione sulle recenti novità in materia di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla necessità di completare la formazione prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
Il principio è di carattere generale e trova fondamento nel D.lgs. 81/2008 e nell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che ha superato le disposizioni transitorie del precedente Accordo 21 dicembre 2011, eliminando la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
Formazione preventiva obbligatoria
Dal 24 maggio 2025, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo 2025, la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere qualsiasi attività.
Non si tratta di formare il lavoratore prima dell’assunzione, poiché le ore di corso costituiscono a tutti gli effetti ore lavorative, retribuite e incluse nell’orario di lavoro.
Ne consegue che il lavoratore deve essere formalmente assunto e che non può iniziare a lavorare senza aver completato la formazione obbligatoria.
Questa sequenza impone alle imprese una programmazione anticipata e rigorosa, estesa a tutti coloro che rientrano nella definizione di “lavoratore” ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. 81/2008, indipendentemente dalla presenza di retribuzione.
Contenuto della formazione e addestramento
La formazione è strutturata in due parti:
- Formazione generale, valida per tutta la vita lavorativa;
- Formazione specifica, calibrata sui rischi della mansione e soggetta ad aggiornamento periodico.
Quando la mansione richiede competenze pratiche, interviene anche “l’addestramento”, che deve essere reale e documentato e deve essere completato prima dell’inizio dell’attività operativa.
Deroga per il settore turistico-ricettivo e somministrazione alimenti e bevande
Il disegno di legge di conversione del DL 159/2025, tramite l’articolo 1-bis, prevede una deroga limitata per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. In tali realtà, la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della missione, in caso di somministrazione.
Si precisa che:
- la deroga riguarda esclusivamente attività classificate a basso rischio (Allegato IV Accordo 2025);
- la formazione preventiva resta obbligatoria per attività che richiedono abilitazioni specifiche (artt. 73 e 73-bis D.lgs. 81/2008);
- la norma non rappresenta un “allentamento” generalizzato degli obblighi, ma una misura pragmatica per comparti stagionali con picchi occupazionali concentrati.
Natura dell’obbligo e responsabilità del datore di lavoro
L’obbligo di formazione è preventivo, non è sanabile a posteriori e deve essere specifico e documentato. L’obbligo formativo resta vincolante anche per lavoratori temporanei o stagionali.
Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce violazione sanzionabile, con responsabilità diretta in capo al datore di lavoro.
Implicazioni operative
Le imprese devono:
- pianificare la formazione con anticipo, in modo che il lavoratore sia pronto prima dell’inizio dell’attività;
- assicurare la documentazione completa delle ore di corso, dell’addestramento e degli attestati;
- distinguere correttamente le deroghe (basso rischio/turismo) dalle attività ad alto rischio o che richiedono abilitazioni specifiche.
Il nostro Studio resta a disposizione per verificare gli obblighi formativi applicabili alle diverse tipologie di lavoratori e per chiarire eventuali dubbi interpretativi sulle deroghe e sui settori specifici.
La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.
22 dicembre 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta