L’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, prevede in capo ai datori di lavoro l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dei lavoratori che si intendono assumere e che saranno destinati a svolgere determinate attività a contatto necessario ed esclusivo con i minori (es. conducenti di scuolabus, insegnanti di scuola, animatori turistici, istruttori sportivi, ecc.).
L’obiettivo della norma è di verificare l’esistenza di eventuali condanne per i reati di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinquies c.p.) e adescamento di minorenni (art.609 undecies c.p.), nonché per verificare la presenza di eventuali sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il personale interessato è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori. Di conseguenza l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere solo un contatto occasionale con i minori.
Il Ministero del Lavoro ritiene che una corretta applicazione delle previsioni normative non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori fra i quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione a progetto, associazione in partecipazione, ecc.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’inosservanza da parte del datore di lavoro della disposizione sopra richiamata è soggetta a sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 € (art. 25 bis, co. 2, DPR n. 313/2002).
Palermo, 17 maggio 2021 Avv. dott. Angelo Pisciotta