La legge n. 148 del 14/09/2011, ha introdotto rilevanti novità relative all’aumento dell’imposizione Ires per le società cooperative.
Le società cooperative, pur essendo società di capitali, subiscono un’imposizione fiscale Ires diversa dalle altre società di capitali (s.p.a., s.r.l.).
Prima delle novità introdotte con la manovra di ferragosto, le percentuali di tassazione ai fini Ires sugli utili annuali era diversa, in funzione della presenza o meno della mutualità prevalente delle cooperative:
- 20% degli utili netti annuali per le cooperative agricole o della piccola pesca a mutualità prevalente;
- 30% degli utili netti annuali per le cooperative a mutualità prevalente diverse dalle precedenti;
- 70% degli utili netti annuali per le cooperative a mutualità non prevalente, a condizione che il 30% dell’utile sia destinato a riserva indivisibile previsto dallo statuto;
- 55% degli utili netti annuali per le cooperative di consumo;
- Detassazione totale per le cooperative sociali.
La prima novità introdotta dal legislatore, nella manovra di ferragosto, prevede un aumento dell’imposizione Ires portando, sia per le cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, la tassazione Ires dal 30% al 40% dell’utile netto annuale, sia per le cooperative di consumo a mutualità prevalente, la tassazione Ires dal 55% al 65% dell’utile netto annuo.
La seconda novità, introdotta dalla legge 148 del 2011, è di natura trasversale, nel senso che, colpisce qualsiasi tipo di cooperativa, comprese quelle sociali ed i loro consorzi, che prima della riforma risultavano in regime di totale detassazione.
Pertanto, la seconda novità introdotta dal legislatore prevede l’obbligo di tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (riserva indivisibile).
Infatti, prima della riforma, le somme di utili destinati a riserva minima obbligatoria, il 30% dell’utile, non subiva nessun tipo di tassazione. Oggi, con la nuova riforma, per tutte le cooperative, queste somme verranno tassate al 10%.
Infine, le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 148/2011. Pertanto, per le cooperative con periodi d’imposta coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dall’esercizio 2012.
Palermo, 24/11/2011
Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta