A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.
Si completerà infatti la graduale “regressione” prevista dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”) che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.
Il divieto, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, sarà valido nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Quindi per effetto del decreto fiscale 124 del 2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto la graduale riduzione del limite di utilizzo del contante, a partire dal 1° gennaio 2022, non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 999,99 euro.
Tutte le transazioni superiori a 999,99 euro dovranno essere effettuate con metodi tracciabili.
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.
Appare utile ricordare che per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante. Gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet (e-payments) o su dispositivi portatili (m-payments). Sono dunque queste le opzioni percorribili per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi superiori alla nuova soglia massima di legge.
Il tetto massimo per i contanti riguarda tutti i tipi di pagamento: acquisti, prestazioni di professionisti, ma anche un prestito a un’altra persona, che dovrà essere effettuato sempre con un metodo tracciabile come per esempio un bonifico.
Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia dei 999.99 euro, ma anche tutte quelle operazioni che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite
di legge.
Il distinguo per determinare quando un’operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti sia lecita, può essere dunque nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro.
Tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, superiori a 999.99 euro, pur se effettuati fra parenti.
Mentre sono consentiti i pagamenti c.d. “misti”, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia (ad esempio pagare un bene che costa 2.000 euro dandone 900 in contanti e 1.100 con un metodo tracciabile come carta di credito o bonifico).
Sono invece considerati leciti, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.
Ugualmente può essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore a soglia effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario, atteso che l’emissione e l’incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell’emittente che del prenditore. Anche in questo caso non si configura dunque la cumulabilità dei singoli pagamenti, che avrebbe determinato l’illiceità dell’operazione complessivamente osservata.
Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge italiana espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni previste dalla normativa vigente. In caso di violazione della soglia massima per i contanti, a pagare sarà sia chi elargisce il denaro sia chi lo riceve. Dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima, per chi partecipa all’operazione illecita, sarà di 1.000 euro, da 5.000 euro in su per le violazioni di importo superiori a 250 mila euro, mentre la sanzione massima resta 50.000 euro.
Per chi non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali, essendo tenuto a farlo, la sanzione resta da 3.000 a 15.000 euro.
Inoltre, per incentivare pagamenti tracciabili, i negozianti, ma anche i professionisti che non accetteranno il bancomat o le carte di credito come forme di pagamento, di qualsiasi importo si tratti, anche minimo, saranno a rischio multa. La commissione Bilancio della Camera ha, infatti, approvato due emendamenti, che introducono dal 1° gennaio 2022 una multa a chi nega l’utilizzo del Pos al cliente rifiutando il pagamento della transazione con carte di debito o di credito.
La sanzione amministrativa sarà di 30 euro e sarà maggiorata del 4% del valore della vendita o della prestazione di servizi per cui non è stato accettato il pagamento digitale.
Palermo, 17 dicembre 2021 Avv. Dott. Angelo Pisciotta