Vi informo che a partire dal prossimo 1 luglio 2020 entrerà in vigore il nuovo limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi.
Con la novità prevista dall’art.18 c. 1 lett. a) del D.L. n.124-2019 convertito con modifiche in Legge n. 157-2019, il nuovo limite sarà di € 1.999,99 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
La medesima norma prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la soglia scenderà ulteriormente a € 999,99.
Contemporaneamente è stato variato l’art. 63 del D.Lgs. n. 231-2007 che prevede che le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale applicabile è fissato a € 2.000 mentre per quelle commesse e contestate a decorrere dal 1 gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.
Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nell’art. 49 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ed in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Palermo, 11 giugno 2020
Avv. Dott. Angelo Pisciotta