La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante la conversione del decreto Decreto-legge n. 146/2021, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio a carico dei committenti che intendono utilizzare prestazioni di lavoro autonomo, al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
A decorrere dal 1° maggio 2022 tale obbligo di comunicazione dovrà essere assolto esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e non saranno più ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati.
Si ricorda che per lavoro autonomo “occasionale” si intende quell’attività lavorativa, disciplinata dall’art. 2222 del codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Considerata la notevole portata della modifica, nel corso di questi mesi diversi dubbi sono stati sollevati dai committenti al fine di comprendere in maniera ancor più puntuale la corretta individuazione dei soggetti obbligati alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale, in vigore dal 21 dicembre scorso.
Gran parte dei dubbi sono stati risolti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con le FAQ predisposte nella nota 109 del 27 gennaio 2022, successivamente integrate dalle FAQ esplicative della nota 393 del 1° marzo 2022 (seguite ai primi chiarimenti, arrivati con la nota 29 dell’11 gennaio). L’Ispettorato ha esaminato una serie di prestazioni occasionali soggette o meno al nuovo obbligo.
Analizzando le risposte fornite dal Ministero del Lavoro risulta evidente che la comunicazione telematica introdotta dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008 – il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – come modificato dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, è prevista esclusivamente a carico dei committenti che operano in qualità di imprenditori (art. 2082 c.c.) che utilizzano prestazioni di lavoro occasionale di lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta nell’articolo 2222 del Codice civile.
Nello specifico, dato che per i lavoratori occasionali il regime fiscale è quello previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir (FAQ n.2, nota 109/2022), è esclusa la comunicazione per l’incaricato alla vendita occasionale o per il procacciatore d’affari occasionale i cui redditi derivano da una attività commerciale non esercitata abitualmente (FAQ n.3 nota 109/2022).
Con la risposta alla FAQ n.5 della nota 109/2022 viene specificato come la comunicazione non sia dovuta per i lavoratori che svolgono una prestazione intellettuale, per le quali sia necessaria l’iscrizione in albi o elenchi. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. In questa tipologia di prestazioni rientrano anche le consulenze scientifiche, come specificato dalla FAQ n. 16, nota 393 del 1° marzo 2022.
Per quanto concerne gli studi professionali, essi, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori (FAQ n.10 nota 109/2022)
Inoltre, nella nota 109/2022, FAQ n.6, l’Ispettorato ha chiarito che il luogo di svolgimento della prestazione non è una scriminante dell’obbligo di comunicazione. Perciò, in caso di lavoro svolto da remoto con modalità telematica dall’abitazione o dall’ufficio del lavoratore, sarà necessaria la comunicazione, salvo che non si tratti di una prestazione prettamente intellettuale. Se invece la prestazione occasionale è resa in Smart working fuori dal territorio italiano, da lavoratori non residenti in Italia, la disciplina applicabile sarà quella del Paese dove viene eseguito il lavoro (FAQ n.17 nota 393/2022).
Una disciplina ad hoc riguarda i lavoratori dello spettacolo: nel loro caso, la comunicazione di lavoro autonomo occasionale non è dovuta perché questi lavoratori devono già fornire alle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, alle associazioni, alle imprese del pubblico esercizio, agli alberghi, alle tv e agli impianti sportivi il certificato previsto dall’articolo 6 del Dlgs 708/1947; ciò è stato chiarito dalla FAQ n.7 della nota 109/2022.
Limitatamente alle modalità di invio della comunicazione preventiva, l’articolo 14 Dlgs 81/2008, così come modificato dalla Legge n.215/2021, stabilisce che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali «è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica». Per quanto riguarda le modalità operative con cui adempiere a tale obbligo, la stessa norma fa riferimento a quelle «di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81» che disciplina le comunicazioni dei lavoratori intermittenti.
Nelle more dell’integrazione degli applicativi informatici, l’Inl – con nota 29/2022 – aveva previsto, dalla data di operatività dell’obbligo, ossia dal 21 dicembre 2021, l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito per ciascun Itl, nella quale dovevano essere riportati i dati necessari all’identificazione dei soggetti coinvolti, committente e prestatore, una sintetica descrizione dell’attività e del relativo compenso (se pattuito al momento dell’incarico), nonché il luogo, la data di inizio e la presunta durata della prestazione.
Nella nota 573/2022 del 28 marzo 2022, diramata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in occasione del rilascio del nuovo applicativo online per le comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, si precisa che, solo fino al 30 aprile 2022, sarà comunque possibile continuare a effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal ministero del Lavoro e non saranno più ritenute valide – e pertanto risulteranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati.
Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel portale servizi.lavoro.gov.it e cliccando sulla procedura” Lavoro autonomo occasionale”, scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:
- Sezione 1 – Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:
- codice fiscale o partita iva;
- denominazione;
- sede legale.
- Sezione 2 – Lavoratore autonomo, in cui inserire:
- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
- domicilio del prestatore.
- Sezione 3 – Rapporto di lavoro, che include:
- data di inizio;
- durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;
- descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
- compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.
- Sezione 4 – Dati invio, che contiene:
- dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).
- Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:
- la data di trasmissione della comunicazione;
- il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.
L’importo del compenso da indicare al punto D della sezione 3 deve essere comunicato al lordo della ritenuta d’acconto, pari al 20%, da applicarsi al compenso pattuito.
Il modello, come sottolineato alla sezione 3 lettera B, permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Nel caso in cui l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
La comunicazione, dunque, dovrà essere effettuata da parte del committente prima dell’avvio della prestazione lavorativa, pena l’applicazione di sanzioni da un minimo di euro 500,00 fino ad un massimo di euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale.
In aggiunta alla comunicazione in argomento, che rimane obbligatoria, appare tuttavia utile, sebbene non previsto da nessuna norma di legge, che venga stipulato un contratto scritto tra committente e collaboratore al fine di evitare contenzioso tra le parti.
Palermo, 12 aprile 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta