Prima di parlare delle novità introdotte dal D.L. 83/2012, analizzeremo gli aspetti fiscali e civilistici relativi alle perdite su crediti. Le perdite su crediti sono elementi straordinari di reddito derivanti dall’insolvenza del debitore, che può essere semplice, per mancato incasso di crediti, o a seguito di procedure concorsuali, per esempio derivante da sentenza di fallimento.
Infatti, l’insolvenza del debitore, semplice o a causa di procedure concorsuali, può dare origine a perdite su crediti. Tali perdite, come previsto dall’art. 101 comma 5 del DPR 917/86, sono deducibili dal reddito solo se derivanti da elementi certi e precisi (es. derivante da fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta).
Per limitare gli effetti negativi derivanti dall’impossibilità di portare in deduzione tali perdite nella determinazione del reddito, l’imprenditore creditore può ricorrere alla rinuncia del credito, dimostrandone l’impossibilità di recupero, oppure alla cessione del credito a terzi ad un prezzo inferiore a quello nominale (perdita da negoziazione).
E’ necessario tener presente che, se esiste un fondo rischi su crediti, la perdita deve essere necessariamente imputata al fondo rischi fino alla sua completa utilizzazione e, solo per la parte eccedente, costituisce un componente negativo di reddito.
Fuori dai casi di procedura concorsuale il creditore deve dimostrare l’irrecuperabilità del credito mediante atti rimasti infruttuosi, la cui ampiezza (intimazione del legale, decreto ingiuntivo, pignoramento, ecc.) varia in relazione all’importo del credito. Comunque, questi documenti non sono richiesti se, alla chiusura dell’esercizio, il diritto di riscuotere il credito risulta prescritto in base a quanto previsto dal Codice Civile.
Le società che, in vista della chiusura dell’esercizio 2012, adottano misure d’intervento per ottenere la deducibilità degli oneri derivanti dal mancato incasso dei crediti devono considerare le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 83 del 2012. Infatti, per i crediti inesigibili di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi, di ammontare non superiore a 2.500 euro, che diventano 5.000 € per le imprese con ricavi superiori a 150 milioni di euro, o per quelli prescritti, esiste la possibilità di una deduzione immediata senza ulteriori formalità.
Infatti, nella decisione se procedere, prima della fine dell’anno, con azioni incisive ed onerose al solo fine di ottenere la deducibilità, si deve tenere conto della possibilità di dedurre, senza ulteriori prove, come previsto dal nuovo Dl 83/2012, i crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro, che diventano 5.000€ per le imprese con ricavi superiori a 150 milioni di euro, che al 31 dicembre 2012 risulteranno scaduti da oltre 6 mesi.
Per i crediti che superano i limiti sopraindicati, la certezza della perdita potrà ottenersi anche attraverso la stipula di accordi stragiudiziali, con cui si rinuncia ad una parte del credito a fronte dell’incasso certo del residuo importo. Resta sempre necessario documentare che, l’importo recuperato è il massimo possibile in base alle disponibilità patrimoniali del debitori.
Infine, se la perdita del credito non deriva dall’insolvenza del cliente, ma da irregolarità della fornitura essa genera una sopravvenienza passiva deducibile ai fini Ires ed Irap.
Palermo, 28 novembre 2012
Angelo Pisciotta