La legge di stabilità 2014, numero 147 del 27 dicembre 2013, ha ridotto il periodo minimo di deduzione dei canoni che si versano per la locazione finanziaria ripristinando il regime esistente prima del 2008 e rendendo il leasing più vantaggioso per le imprese.
Precedentemente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, in caso di leasing finanziario, avente ad oggetto beni mobili (come impianti, macchinari ed attrezzature), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 e i 18 anni, in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice.
Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 invece, la deducibilità dei canoni è stata stabilita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili, a prescindere dal settore di attività in cui opera l’impresa utilizzatrice.
Per quanto riguarda i veicoli occorre fare una distinzione:
- per le auto ad uso esclusivamente strumentale all’attività propria dell’impresa o date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno, la deduzione verrà effettuata sulla base di 24 mesi, quindi sulla base di un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento (48 mesi);
- per le auto non strumentali la deduzione dovrà continuare ad essere effettuata con le stesse tempistiche del processo di ammortamento, cioè in 48 mesi.
Le nuove regole si applicano sia alle imprese (comma 7, articolo 102 del Tuir), sia ai lavoratori autonomi (comma 2, articolo 54 del Tuir). Da gennaio 2014 anche i professionisti possono quindi tornare a dedurre gli acquisti di immobili in leasing, superando cosi il blocco disposto dalla legge 296/2006, che aveva limitato la deducibilità dei leasing immobiliari solo per i contratti stipulati nel triennio 2007-2009.
Per poter ottenere la più rapida deducibilità prevista dalla legge 147/2013, occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore al tempo di deduzione fiscale. Se infatti il leasing viene stipulato per un periodo superiore al minimo, la deduzione fiscale, cosi come chiarito dalla circolare 17/E/2012, continuerà a seguire quella civilistico-contabile: gli importi imputati per competenza al conto economico saranno deducibili nella determinazione del reddito. Se invece la durata è inferiore al minimo di deduzione, la società dovrà determinare un doppio piano di imputazione temporale dei canoni: quello contabile, che segue la durata del contratto e quello fiscale, che segue invece il nuovo periodo minimo previsto dalla norma.
Le modifiche al regime di deducibilità fiscale dei canoni di leasing non si applicano per la determinazione dell’imponibile Irap, infatti, basandosi quest’ultima sulle risultanze del conto economico, l’intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto è integralmente deducibile.
Per quanto riguarda invece le imposte indirette, in deroga al principio di alternatività Iva/Imposta di registro, è stata introdotta un’imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing su immobili strumentali, compresi quelli da costruire e ancorché assoggettati ad Iva. L’imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
Infine, un’ulteriore novità riguardante il leasing è l’eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing. L’utilizzatore, quindi, non dovrà più sostenere due volte il costo dell’imposta di trascrizione, sia in sede di stipula sia in sede di riscatto del veicolo in leasing.
Palermo, 9 gennaio 2014 Dott. Angelo Pisciotta