Novità in tema di super ammortamenti – L. 208/2015 commi da 91 a 94

Novità in tema di super ammortamenti – L. 208/2015 commi da 91 a 94

L’articolo 1, commi da 91 a 94 della legge n.208 del 28 dicembre 2015, c.d. legge di stabilità, con l’intento di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali, ha introdotto una nuova agevolazione che consiste in una maggiorazione del 40% del costo deducibile per l’acquisto dei beni strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni.

L’agevolazione si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, “con esclusivo riferimento alla determinazione  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. L’agevolazione in commento è quindi espressamente esclusa ai fini IRAP.

In pratica, viene ammessa una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo di imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Un bene acquistato per euro 1.000 sarà considerato come costo da ammortizzare per euro 1.400.

L’agevolazione in commento può essere fruita anche dai contribuenti che adottano il regime “dei minimi” che potranno, secondo il principio di cassa, considerare interamente il costo di acquisto; restano esclusi dall’agevolazione i contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla L.190/2014 in quanto per questi ultimi i costi sostenuti non diminuiscono il reddito ma questo viene determinato in funzione di percentuali forfettarie.

Sono esclusi dall’agevolazione l’acquisto di materie prime, merci e materiali di consumo; sono invece agevolabili l’acquisto di beni strumentali, cioè quei beni che sono di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo.

Per poter beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento i beni strumentali devono essere nuovi, sono quindi esclusi i beni usati. Per quanto riguarda i beni strumentali alla cui realizzazione hanno concorso anche i beni usati, c.d. beni complessi, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo.

Sono espressamente esclusi dalla disciplina dei super ammortamenti i fabbricati, i beni il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, e il materiale rotabile, ferroviario ed aerei completi di equipaggiamento.

Entrando nel dettaglio contabile della gestione del super ammortamento, il maggior costo abbatte l’imponibile con una deduzione extracontabile, non essendo possibile far transitare tale maggior costo nel conto economico del bilancio. In caso di vendita del bene, prima della conclusione del periodo di ammortamento, nel determinare la plus/minusvalenza non si dovrà tener conto della maggiorazione del 40%. In pratica, in fase di vendita è come se il beneficio del maggior ammortamento non fosse mai esistito.

Per i beni acquisiti in leasing, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene. Restano esclusi dal beneficio gli interessi che rappresentano il costo del finanziamento del leasing.

Per quanto riguarda le autovetture a deducibilità limitata, l’incremento del 40% riguarda la soglia di costo fiscalmente rilevante per la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing; per le autovetture a cui non si applicano tetti massimi di rilevanza fiscale del costo, si avrà un incremento del 40% del costo effettivo.

Infine, vi segnalo che la disciplina dei super ammortamenti è irrilevante ai fini degli studi di settore.

Dott Angelo Pisciotta