La nuova disciplina delle dimissioni tende ad eliminare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” rendendo inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.
L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, esclusivamente con modalità telematiche su modelli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e inviati al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il lavoratore che intende dimettersi ha l’obbligo di rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (come ad esempio le dimissioni a causa di “mobbing”) in questo caso le dimissioni sono immediatamente efficaci anche se non dovesse essere rispettato il preavviso. Tuttavia, il lavoratore, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, risulta comunque obbligato al risarcimento dell’eventuale danno ed, entro sette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del modulo previsto, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni con modalità telematiche.
Il D.M. 15 dicembre 2015 prevede, inoltre, che le dimissioni possano essere trasmesse al datore di lavoro e alla DTL attraverso dei soggetti che la legge individua come “intermediari”, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione e gli enti bilaterali.
Il modello telematico è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità. La nuova procedura, infatti, è volta a garantire in particolar modo il riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione oltre che l’eventuale revoca della comunicazione, entro sette giorni, da parte del lavoratore stesso o di un soggetto abilitato alla trasmissione. A tal proposito si precisa che in assenza di espliciti riferimenti, i sopracitati sette giorni non incidono sul periodo di preavviso, previsto da accordo fra le parti, che decorre dal giorno delle dimissioni o del recesso.
La disciplina in esame si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 fatta eccezione per le ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001:
- rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso nelle sedi c.d. “protette” (articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151
- recesso durante il periodo di prova (articolo 2096 c.c.)
- nei casi di dimissioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o i primi tre anni di vita del bambino che dovranno essere ancora convalidate presso la DTL competente ( articolo 55, comma 4, Dlgs 26 marzo 2001,15)
- rapporti di lavoro marittimo in quanto gli stessi sono regolati da legge speciali del codice della navigazione.
Il Decreto Ministeriale descrive operativamente le tre fasi in cui è articolata la procedura.
- Prima fase. Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro per poter accedere al sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it.). Non essendo possibile quantificare i tempi d’attesa per la ricezione di tali credenziali di accesso, si consiglia di effettuare la richiesta il prima possibile in modo da poterne disporre qualora necessario. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento.
- Seconda fase. Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online. Verranno chiesti alcuni dati identificativi, in particolare per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si provvederà a recuperare i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.
- Terza fase. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla data di trasmissione (marca temporale). Tali dati saranno richiesti qualora il lavoratore procedesse alla revoca delle dimissioni o risoluzione consensuale già inoltrate, da effettuare entro 7 giorni.
Si specifica, inoltre, che né la norma base né il regolamento di attuazione includono un intervento da parte del datore di lavoro all’interno della suddetta procedura, il quale, infatti, si limiterà a prendere atto delle dimissioni o della revoca delle stesse che riceverà attraverso la propria casella di posta elettronica. Ricordiamo a tal proposito che le dimissioni essendo considerate un atto unilaterale recettizio produrranno i propri effetti nel momento in cui il datore di lavoro ne verrà a conoscenza.
La consultazione dei modelli telematici, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.
Risulta, inoltre, doveroso precisare che se il datore di lavoro dovesse accettare eventuali dimissioni cartacee, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dal 12 marzo 2016, queste non verranno considerate valide poiché non conformi alla nuova normativa prevista dall’ art. 26 del D.lgs. 151/2015. A tal proposito, dunque, il datore di lavoro cui saranno recapitate delle dimissioni non conformi, in caso di assenza del lavoratore dal posto di lavoro e sua irreperibilità, sarà costretto ad esperire una procedura disciplinare nei confronti del lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto di recesso non conformandosi alla nuova disciplina e che risulti dunque assente ingiustificatamente dal luogo di lavoro.
Ricordo, infine, che è prevista una sanzione, che va da 5 mila a 30 mila euro per il datore di lavoro alteri il modulo telematico con cui il lavoratore manifesta la volontà di recedere.
Palermo, 15 marzo 2016
Dott. Angelo Pisciotta