Novità in tema di contenzioso tributario – D. Lgs. 156/2015

Novità in tema di contenzioso tributario – D. Lgs. 156/2015

Le novità, in tema di contenzioso tributario, così come previsto dalla legge delega, e dal D.Lgs. 156/2015, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016, hanno l’obiettivo di estendere gli strumenti deflattivi per la definizione delle controversie, implementare la tutela cautelare al processo e prevedere l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, riducendo così il possibile divario tra fisco e contribuente. Infine, si prova a fare chiarezza in tema di spese di giustizia.

 

Sino al 31 dicembre 2015, l’istituto della mediazione tributaria, nota anche come reclamo, sarà prevista soltanto per gli atti di valore non superiore a 20.000 euro emessi dall’Agenzia delle Entrate. Dal prossimo 1 gennaio, l’istituto del reclamo viene esteso anche agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane, da Equitalia, o dagli enti locali (Comuni, ecc.), sempreché di valore non superiore ad euro 20.000. In pratica, il contribuente, tramite il reclamo, può chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto emesso contenente una pretesa tributaria e sperare che tali sue richieste siano accolte ed evitare quindi il contenzioso. In caso di definizione in mediazione le sanzioni sono dovute in misura pari al 35% del minimo e si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo ovvero della prima rata.

 

In tema di conciliazione è stata regolata la conciliazione fuori udienza. Le parti possono presentare un’istanza congiunta per la definizione totale o parziale della lite. Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo preventivo, ciascuna delle parti può autonomamente, entro 10 giorni dalla data fissata per l’udienza, presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale. In questo caso si tratta di una conciliazione in udienza. Infine, per quanto riguarda la conciliazione è stato previsto che anche per la lite pendente in appello sarà possibile conciliare. Le sanzioni saranno pari al 40% nel caso di conciliazione in primo grado e pari al 50% per le conciliazioni in secondo grado.

 

Altra novità riguarda la possibilità, dopo la sentenza di primo grado, per l’appellante (quindi anche per l’Ufficio Impositore) di chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata, naturalmente in presenza di gravi e fondati motivi. Viene, inoltre, previsto che “il contribuente” (e quindi non l’Ufficio) possa comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa gli derivi un danno grave ed irreparabile.

 

Dopo la sentenza di secondo grado la parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività. A differenza però di quella di primo grado, in questa ipotesi bisogna provare il “danno grave ed irreparabile” e non i gravi e fondati motivi.

 

In tema si spese di giustizia viene previsto che potrà sussistere compensazione totale o parziale soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nelle spese di giustizia sono incluse, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti oltre contributi previdenziali e iva.

 

È stato anche previsto che la parte che rifiuti, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa, è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa. Nel caso di conciliazione le spese si intendono compensate.

 

Inoltre, è stato introdotto il risarcimento per lite temeraria. Spetta al Giudice Tributario liquidare in favore del contribuente vittorioso anche una somma in via equitativa (ex art. 96 c.p.c.), a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell’esercizio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria” derivata, cioè dalla mala fede o colpa grave con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il Giudice Tributario.

 

Il nuovo decreto introduce la possibilità che la Commissione Tributaria disponga la sospensione del processo nel caso in cui essa stessa o altra Commissione Tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. Prendendo, quindi, spunto dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile, anche nel processo tributario sarà possibile la sospensione in attesa della decisione di un’altra causa.

 

Infine, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente diverranno immediatamente esecutive e il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla garanzia ove prevista.

 

Palermo 20 novembre 2015                                                  Dott. Angelo Pisciotta