Come noto, il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati relativi alle spese sostenute dal contribuente per prestazioni sanitarie, trasmessi dai soggetti quali: medici, odontoiatri, iscritti all’Albo degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei veterinari, e degli ottici, aziende sanitarie e ospedaliere, farmacie, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture di prestazioni di assistenza protesica e integrativa e altre strutture per l’erogazione dei servizi sanitari.
La principale novità introdotta dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 riguarda i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria che da annuale diventa mensile.
Quindi, per l’anno 2020 i dati dovranno essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2021; per gli anni successivi, si dovrà procedere con invio mensile.
Risulta importante ricordare che, fin dal 2016, vige il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che prestano servizi sanitari nei confronti di persone fisiche (cioè i privati cittadini, ossia i pazienti). Tale divieto è stato confermato dalle leggi di bilancio del 2019, del 2020 e nuovamente prorogato per il 2021. Dunque, in presenza di siffatto divieto, i prestatori di servizi sanitari devono continuare ad emettere fattura in forma cartacea.
Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 ha, inoltre, introdotto l’obbligo per i prestatori di servizi sanitari di inserire in fattura, oltre alle informazioni obbligatorie (quale codice fiscale, prestazione resa, ecc), anche la modalità di pagamento (contanti, assegno, pagamento elettronico) effettuata dal paziente. Tale informazione verrà registrata nel Sistema Tessera Sanitaria e servirà in sede di dichiarazione dei redditi per consentire la detrazione di tali spese al contribuente.
Al tal fine, si suggerisce, pertanto, di rendere noto ai propri clienti che la possibilità di usufruire della detrazione per spese sanitarie è possibile solo in caso di pagamento con mezzi tracciabili (contanti, assegno, pagamento elettronico).
È stato, inoltre, introdotto, dall’anno 2021, l’obbligo di trasmissione dei dati mensili. Tale invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (ad esempio le fatture emesse nel mese di gennaio dovranno essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria entro e non oltre il 28 febbraio).
Bisogna indicare, inoltre, ove espressamente richiesto dall’assistito, l’esercizio di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema, i quali verranno trasmessi senza il codice fiscale del cliente.
L’invio mensile perentorio delle informazioni richiede particolare attenzione nella compilazione dei dati, e preme ricordarVi che la norma prevede una sanzione di 100 euro per singola fattura non trasmessa o che contenga errori.
Al fine di evitare ritardi ed omissioni, Vi esortiamo a consegnare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione delle stesse (le fatture di gennaio devono pervenire presso Lo Studio entro e non oltre il 15 febbraio).
Si suggerisce infine di aver cura nella compilazione della fattura, inserendo il codice fiscale di ciascun cliente, il metodo di pagamento, la base imponibile e l’IVA e tutti i dati obbligatori in modo chiaro e leggibile.
Palermo, 23 dicembre 2020 Avv. Dott. Angelo Pisciotta