Dal 18 luglio 2012 diventerà operativa la nuova disposizione in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
Molteplici sono le novità che la riforma Fornero (legge n.92/2012) ha previsto per questa tipologia contrattuale.
In primo luogo, è stato previsto un aumento contributivo dell’1,4% che avrà decorrenza dal mese di gennaio 2013.
Fermo restando l’obbligo previsto dal D.lgs 368/2001 che comporta l’obbligo da parte dei datori di lavoro di indicare le ragioni tecnico-organizzative, produttive e sostitutive nei contratti a tempo determinato, la novità risiede nell’introduzione dell’art.1 bis, che prevede la possibilità, per il primo contratto a tempo determinato di durata fino a 12 mesi, di non prevedere alcuna causale.
Con questa novità, la riforma punta essenzialmente a dare maggiore spazio al contratto di lavoro a tempo determinato, precisando che, solo i contratti privi di causale non potranno essere prorogati, mentre i contratti che riportano la relativa causale (ragioni tecnico-organizzative, produttive e sostitutive) potranno continuare ad essere prorogati secondo la vecchia disposizione che prevede la possibilità di prorogare una sola volta il contratto a tempo determinato.
Novità anche in tema di limiti temporali, il cui superamento darà luogo alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Il periodo di “fermo” tra un contratto a tempo determinato ed un altro, precedentemente fissato in 20 giorni, nel caso di contratti di durata fino a 6 mesi, è stato innalzato a 30 giorni; mentre per i contratti di durata superiore a 6 mesi il limite è stato innalzato da 30 a 50 giorni.
La stipula di nuovi contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore potrà essere conclusa a condizione che ci sia un’interruzione minima di 60 giorni (per i contratti inferiori a i 6 mesi) e di 90 giorni (per i contratti superiori).
Secondo la disciplina del contratto a tempo determinato prevista dal D.Lgs 368/2001 in materia di prosecuzione del contratto a tempo determinato oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, era previsto un periodo di tolleranza durante il quale il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Fermo restando le maggiorazioni previste, con la riforma Fornero il prolungamento comporta l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare la prosecuzione del contratto al centro per l’impiego territorialmente competente.
E’ stato, invece, riconfermato il limite massimo di durata del contratto a tempo determinato in 36 mesi, con la novità che verranno computati nel limite massimo anche i contratti di somministrazione a termine fino ad oggi esclusi.
In materia di impugnativa è stato stabilito che lo stesso contratto potrà essere impugnato entro un massimo di 120 giorni dalla scadenza dello stesso, tale novità, però, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
Non meno importante il chiarimento fornito dalla stessa riforma in caso di risarcimento spettante al lavoratore nelle ipotesi in cui venga disconosciuto il rapporto di lavoro a tempo determinato. La stessa riforma ha precisato che, al verificarsi di quest’ultima ipotesi il lavoratore avrà diritto solo ed esclusivamente ad un risarcimento che oscillerà da un limite minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità.
Infine, è opportuno precisare che, così come indicato dall’art.1 del D.Lgs 368/2001, riformulato dalla legge 92/2012, “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Palermo 10 luglio 2012
Angelo Pisciotta