Con la delibera n. 1/2011 del 16/11/2011, il Comitato della bilateralità ha introdotto molteplici novità nel settore dell’edilizia la cui efficacia è stata differita nel tempo.
A tal proposito è opportuno precisare cos’è il Comitato della Bilateralità. Esso non è altro che un Comitato Bilaterale per la Sicurezza che si occupa di tutte le questioni attinenti alla formazione, all’informazione, all’orientamento e alla promozione per la sicurezza dei lavoratori e delle imprese edili.
In primo luogo, la delibera di cui sopra, ha introdotto l’obbligo di adozione di un modello di denuncia mensile che imporrà a ciascuna impresa a partire dal 01/01/2012 di denunciare non solo il numero dei cantieri attivi, ma anche l’ammontare delle ore lavorate per ciascun operaio in ogni singolo cantiere.
Sempre con decorrenza 01/01/2012, è stata prevista la possibilità per le imprese che debbano effettuare modifiche alle denunce mensili inviate (purchè il contenuto non riguardi aspetti formali), di trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa o sostitutiva.
A partire dall’01/04/2012, invece, le Casse Edili saranno obbligate ad istituire in via sperimentale, un contatore di congruità, che permetterà di valutare l’incidenza del costo del lavoro in relazione all’opera svolta, confrontandola con il risultato del prodotto dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai assunti nel cantiere per 2,5.
Se ad esempio l’azienda ottiene un appalto pari ad € 25.000, secondo quanto indicato sopra, l’incidenza del costo del lavoro dovrà essere pari ad € 10.000 (25.000/2,5). Di conseguenza, un’eventuale importo del costo del lavoro inferiore a tale somma lascia presagire che l’ammontare dei lavoratori assunti per lo svolgimento dell’opera non sia congruo con il valore dell’appalto e che l’azienda abbia fatto ricorso all’impiego di lavoratori in nero.
L’analisi legata agli indici di congruità comporta che, i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una graduale azione di emersione delle imprese irregolari, pertanto tale analisi non dovrà essere utilizzata ad altri fini.
Inoltre, è stato ribadito che la verifica effettuata dalle Casse Edili attinente alla congruità non avrà alcun risvolto circa il rilascio del DURC.
Dal mese di luglio 2011, invece, le imprese saranno obbligate a compilare i campi della denuncia mensile relative alle indicazioni dei cantieri pena l’irricevibilità della denuncia e la conseguente segnalazione di irregolarità.
Infine dal mese di ottobre 2012, i DURC emessi dalle Casse Edili segnaleranno il raggiungimento o meno dell’indice della congruità, che dal 1° gennaio 2013 diventerà requisito necessario.
Palermo 06 dicembre 2011 Manuela Gigliotti e Angelo Pisciotta