Nasce il regime “premiale” di trasparenza fiscale

Nasce il regime “premiale” di trasparenza fiscale

All’art. 10 del decreto legge n.201 del 6/12/2011 è disciplinato il nuovo regime premiale di trasparenza fiscale. I contribuenti, dal 1° gennaio 2013, potranno optare per questo regime che prevede totale trasparenza fiscale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in cambio di agevolazioni e semplificazioni.

Possono optare per il nuovo regime di trasparenza fiscale solo le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni e tutte le forme associative previste all’art.5 del TUIR tra cui: imprese familiari, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento ecc… senza limiti reddituali o dimensionali. E’ chiaro, quindi, che sono escluse le società di capitali ( s.r.l., s.p.a.,ecc.)  società cooperative e società di mutua assicurazione.

Essenzialmente, il regime consiste nell’invio periodico, all’Amministrazione Finanziaria, di tutta la documentazione attestante acquisti e vendite anche fuori campo Iva e l’istituzione di un conto corrente dedicato.

I contribuenti che opteranno per tale regime saranno obbligati a: inviare telematicamente tutta la documentazione contabile richiesta non oltre “90 giorni dal termine ultimo”; nel silenzio della norma si presume che il termine ultimo sia la fine del periodo d’imposta. In caso di inadempimento di uno degli obblighi sopra citati il contribuente sarà soggetto a sanzioni pecuniarie che vanno da 1.500€ a 4.000€.

In cambio della trasparenza offerta dai contribuenti all’amministrazione finanziaria, questi ultimi garantiranno dei benefici che variano a seconda del regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata) e se i contribuenti sono soggetti o meno agli studi di settore.

Nel caso di contribuenti in contabilità ordinaria non soggetti a studi di settore le agevolazioni riguarderanno: assistenza e semplificazione negli adempimenti con l’amministrazione finanziaria, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, quindi, una riduzione degli accertamenti da parte delle amministrazioni finanziarie, celerità nei rimborsi dei crediti e non sarà necessario nemmeno certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali. Inoltre, sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere alla predisposizione: dei modelli di pagamento F24 per la liquidazione periodica dell’Iva e dei modelli per il versamento delle ritenute ed eventuali modelli 770. Quindi, i contribuenti in contabilità ordinaria non soggetti agli studi di settore dovranno solamente predisporre la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione Irap e il reddito sarà determinato secondo il criterio di competenza.

Nel caso di contribuenti in contabilità semplificata non soggetti a studi di settore il reddito sarà calcolato, secondo il criterio di cassa, dall’Agenzia delle Entrate che predisporrà sia la dichiarazione ai fini IRPEF che ai fini IRAP, di conseguenza saranno esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ed anche dalla tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili. Inoltre, non dovranno più eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici dell’Iva che sarà versata in un’unica soluzione annuale. Anche per questi tipi di contribuenti saranno velocizzati i rimborsi e le compensazioni di crediti.

I contribuenti, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata, soggetti agli studi di settore che risultano congrui e coerenti saranno esclusi da accertamenti basati su presunzioni semplici. Inoltre, la determinazione sintetica del reddito, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 600/73, sarà utilizzabile a condizione che il reddito totale accertabile ecceda non più di 1/3 quello dichiarato.

La regolamentazione del regime premiale non è ancora del tutto completa e rimangono ancora molti dubbi. Innanzitutto, l’istituzione di un conto corrente dedicato alle sole operazioni inerenti all’attività potrebbe comportare per il contribuente un ostacolo, in quanto sarebbe costretto a utilizzare il conto corrente dedicato per tutti gli incassi e i pagamenti, anche di piccoli importi, cosa ovviamente impossibile. Si pensi, per esempio, ad un bar che per ogni consumazione dovesse chiedere al cliente di pagare con uno strumento tracciabile, bancomat, assegno o carta di credito.

Non è specificato, inoltre, se l’Agenzia delle Entrate, oltre ad occuparsi della liquidazione periodica dell’Iva, si occuperà anche delle comunicazioni Iva annuali e degli altri adempimenti Iva come ad esempio, elenco operazioni con i paesi Black List, spesometro ecc… E in più, i contribuenti in contabilità semplificata, la cui liquidazione dell’Iva sarà annuale e non periodica, potrebbero avere delle difficoltà dettate da questo unico versamento.

Non è chiaro, neanche, come l’Agenzia delle Entrate possa predisporre la dichiarazione dei redditi di quei soggetti che oltre al reddito d’impresa hanno altri redditi o oneri detraibili o deducibili diversi da quelli che possono derivare dall’attività d’impresa.

E ancora, visto che la norma non specifica dei limiti di reddito o di dimensione per l’accesso al regime di trasparenza premiale, anche un’impresa di grandi dimensioni e una grande mole di documenti contabili può scegliere tale regime: non è chiaro come l’Agenzia delle Entrate possa adempiere a tutti gli obblighi fiscali.   

Ricordiamo infine, che il direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 180 giorni dall’entrata il vigore del decreto, quindi, entro il 6 giugno 2012, dovrà emanare dei provvedimenti tramite i quali darà disposizioni su come attuare tale regime di trasparenza fiscale. La scelta di adesione al regime premiale deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle agevolazioni. Quindi, la prima opzione utile potrà essere esercitata nell’anno d’imposta 2012 Unico 2013. Resta, infine, da capire come e quando i soggetti che inizieranno l’attività successivamente al 2013 potranno aderire a questo regime premiale.

Palermo 31/01/2012

Denia Carollo e Angelo Pisciotta