Modalità di comunicazione per il contratto a chiamata

Modalità di comunicazione per il contratto a chiamata

Dopo l’entrata in vigore della legge Fornero in data 18 luglio 2012, si sono susseguite diverse circolari e note del Ministero del Lavoro volte ad apportare chiarimenti circa le modalità di comunicazione del lavoro intermittente.

Come già citato nella circolare numero 32 del 30/07/2012, è opportuno ricordare che cosa è il contratto di lavoro intermittente, (detto anche lavoro a chiamata o job on call). Non è altro che il contratto mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro.

Si tratta di un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero, in assenza dalla legge.

Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 01/08/2012, il rapporto di lavoro intermittente può essere stipulato solo nelle ipotesi  di rispetto sia della causale oggettiva, sia della causale soggettiva.

Il modificato art. 34 del D.lgs 276/2003 con esplicito riferimento alla causale oggettiva, prevede che, il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato solo se previsto dalla contrattazione collettiva o nelle ipotesi previste dal D.M. del 23 ottobre 2004, che rinviava al Regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923 inerente le prestazioni di lavoro a carattere saltuario o di semplice attesa.

E’ fatto, inoltre, divieto, precisa la circolare del ministero del lavoro n. 20 del 01/08/2012, di stipulare contratti di lavoro intermittente in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi, o in imprese che non abbiano redatto il documento di valutazione e rischi.

Dal punto di vista soggettivo, invece, è stato anche modificato il campo di applicazione del contratto di lavoro intermittente, che adesso può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, che in tale ultimo caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Questo significa che il lavoratore con meno di 24 anni di età potrà lavorare con contratto di lavoro a chiamata fino al giorno antecedente il 25°compleanno.

Novità di fondamentale importanza che ha reso molto farraginoso l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente è l’obbligo di comunicazione preventiva a mezzo fax, sms, e-mail o con modalità on-line, alla Direzione Territoriale del Lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni lavorative.

Tale comunicazione potrà essere modificata, con le stesse modalità di comunicazione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa o al massimo entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione lavorativa.

Al fine di fornire chiarimenti circa l’utilizzo di tali modalità di comunicazione preventiva sono  state emesse due note del Ministero del Lavoro una del 09/08/2012, ed una del 13/08/2012.

Con la nota del 09 agosto 2012, il Ministero ha precisato che le varie modalità di comunicazione preventiva verranno  rese operative a poco a poco, e precisamente nei termini qui di seguito elencati:

  1. Comunicazione preventiva a mezzo fax al numero 848800131: a partire dal 13 agosto 2012;
  2. Comunicazione preventiva a mezzo sms al numero 339-9942256 utilizzando le modalità di compilazione del messaggio contenute nella nota ministeriale del 09/08/2012: a partire dal 17 agosto 2012;
  3. Comunicazione preventiva a mezzo e-mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it : a partire dal 17 agosto 2012;
  4. Comunicazione preventiva on line: a partire dal 1° ottobre 2012.

E’ opportuno ricordare che, le comunicazioni effettuate a mezzo fax, e-mail e con modalità on line dovranno essere effettuate utilizzando un apposito modello disponibile sul sito www.lavoro.gov.it oppure www. cliclavoro.gov.it.

In considerazione del fatto che l’entrata in vigore di queste nuove modalità di comunicazione preventiva è coincisa con il mese di agosto, al fine di non metter in difficoltà gli addetti ai lavori, il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto con un’altra nota ministeriale emanata il 13 agosto 2012, nella quale è stato precisato che, le comunicazioni preventive potranno continuare ad essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica, di posta certificata e fax precedentemente forniti, in via transitoria fino al 15 settembre 2012.

La nota ministeriale del 9 agosto 2012 ha nuovamente ribadito che, la comunicazione preventiva non sostituisce l’invio entro le 24 ore antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro del modello Unilav.

L’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati comporterà conseguenze di natura retributiva, contributiva e soprattutto la sanzione per la mancata comunicazione preventiva che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Palermo 12 settembre 2012                                                   Angelo Pisciotta