Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini

Il Governo ha messo a punto il Piano “Italia Cashless”, al fine di premiare i cittadini privati che pagano i loro acquisti con l’uso di carte di credito, debito e altri sistemi di pagamento. L’obiettivo, oltre a quello della lotta all’evasione fiscale, è quello di modernizzare il Paese favorendo lo sviluppo di un sistema digitale più veloce, semplice e trasparente.

Appare opportuno ricordare che la lotteria degli scontrini è stata introdotta dalla legge n. 232 del 2016 , legge di bilancio per il 2017, la quale ne aveva previsto l’avvio a partire dal 1° gennaio 2020.

Successivamente il termine è stato posticipato, ai sensi del Decreto-legge “Rilancio” n.34/2020, al 1° gennaio 2021, per poi essere posticipato ulteriormente al 1° febbraio 2021, modifica disposta dall’articolo 3, comma 9 del decreto-legge “Milleproroghe”.

Inoltre, è stato concesso più tempo agli esercenti per adeguare il software dei propri registratori telematici, ovvero entro il 1° aprile 2021.

Alla lotteria nazionale degli scontrini possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata) per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

All’interno del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito il portale “Lotteria”, nel quale sono contenute diverse funzionalità per i contribuenti.

In particolare, a decorrere dal 1° dicembre 2020 è presente la sezione “Partecipa ora” che permette la generazione del proprio “codice lotteria”, attraverso i passaggi di seguito elencati, al fine di esibirlo agli esercenti al momento degli acquisti.

L’esercente, per partecipare e far partecipare i propri clienti alla lotteria, deve:

  • verificare il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  • consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;

Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice.

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente, al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia), deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.

Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Il codice lotteria è in particolare costituito da un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da otto caratteri, univocamente associato al codice fiscale del consumatore finale. Il consumatore può comunque generare più codici lotteria a sé stesso associati, tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.

I dati necessari per la partecipazione alla lotteria sono estrapolati dall’agenzia delle Entrate dai flussi informatici ricevuti quali corrispettivi telematici dai Registratori Telematici ovvero dalla procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet delle Entrate.

Tali dati sono comunicati all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alimentando la banca dati denominata Sistema Lotteria, ovvero il sistema di raccolta dei dati della lotteria gestito dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il supporto di Sogei.

Per ogni corrispettivo valido trasmesso, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali, in misura pari a un biglietto per ogni euro di corrispettivo.

Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate e successivamente acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro. Ogni corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, ad una sola estrazione mensile e ad una sola estrazione annuale.

Si precisa che, NON permettono di partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti di importo inferiore ad un euro;
  • gli acquisti effettuati online;
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti destinati all’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratorio di analisi, ambulatori veterinari, ecc.);
  • gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini di detrazione o deduzione fiscale;
  • gli acquisti effettuati in contanti.

Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Quindi il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

Appare opportuno segnalare, infine, che il portale contiene anche una sezione dedicata ai premi e alle estrazioni. (portale “Lotteria degli Scontrini”). Queste ultime avranno cadenza settimanale, mensile, nonché annuale. In particolare:

  • le estrazioni settimanali metteranno in palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;
  • le estrazioni mensili prevedono l’erogazione di 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;
  • l’estrazione annuale, invece, attribuisce un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

In ogni caso, il negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

Saranno comunque adottate tutte le procedure adeguate e le misure idonee a garantire la riservatezza sull’identità del vincitore.

Infine, si precisa che, dal 1° marzo 2021, nel caso in cui gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Palermo, 01 febbraio 2021                                                           Avv. dott. Angelo Pisciotta