In vista delle prime scadenze per l’anno 2012, le imprese ed i professionisti possono compensare, con il modello F24, il credito annuale Iva 2011 per pagare imposte e contributi.
La compensazione rappresenta una forma sia di pagamento che di rimborso, in quanto, consente al contribuente che vanta crediti nei confronti dell’erario di utilizzarli per il pagamento dei debiti. La compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazioni verticali) oppure crediti e debiti relativi ad imposte diverse (compensazioni orizzontali).
Prima di effettuare la compensazione è necessario, da parte del contribuente, verificare i diversi vincoli imposti dalla normativa relative alle compensazioni di crediti con debiti, sia della stessa natura sia di natura diversa.
La prima verifica riguarda il divieto, previsto dall’art. 31 del D.L. 78 del 2010, di compensare, nel modello F24, crediti erariali in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori a € 1.500,00.
Il divieto, per i contribuente con debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500,00, è assoluto. Infatti, il contribuente non può compensare alcun importo, pur in presenza di crediti superiori al debito scaduto, se non dopo aver saldato quest’ultimo. La violazione della norma è punibile con una sanzione pari al 50% dell’importo a debito non pagato, con un limite massimo pari all’ammontare indebitamente compensato.
Un altro limite, previsto dall’art. 17 del D.L. 241/97, riguarda le compensazioni orizzontali. Per tali compensazioni non è possibile compensare importi superiori a € 516.456,90. Le compensazioni per importi superiori al tetto annuo è punibile con la sanzione per l’omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, e non invece con la sanzione, pari al 100% o al 200%, stabilita per le compensazioni inesistenti con il modello F24.
Inoltre, le società non operative che non superano il test di operatività per il 2011 non possono compensare il relativo credito Iva annale. La disposizione si applica a partire dall’esercizio 2012 e l’impatto del divieto di compensazione del credito Iva si avrà solo nel 2013.
E’ da escludere che possano rientrare nel divieto di compensazione già nel 2012 le società attratte dalla nuova ipotesi di non operatività per perdite relative al triennio precedente, come disposizione introdotta dal D.L. 138/2011.
Infine, per la compensazione del credito annuale Iva, risultante da dichiarazione, valgono i vincoli e le formalità richieste dal 2010. Infatti, fino al € 10.000,00, è possibile compensare liberamente a partire dal giorno 16 gennaio 2012. Da €10.001,00 e fino a €15.000,00 la compensazione può avvenire solo dopo il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Inoltre, per compensare importi superiori a €15.000,00 è necessario il visto di conformità di un professionista abilitato.
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Palermo, 23 gennaio 2012
Nicola indelicato e Angelo Pisciotta