Limite di 1.000€ per pagare in contanti.

Limite di 1.000€ per pagare in contanti.

L’art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, limita l’utilizzo dei contanti, nelle transazioni a 1.000,00€. Inoltre, i dipendenti della Pubblica amministrazione non  potranno ricevere compensi o pensioni in contanti per un importo pari o superiore a 500€.

Con la limitazione dell’uso del contante libero, il governo vuole combattere il riciclaggio di denaro sporco e l’evasione fiscale. Nel nostro paese dal 6 dicembre non possono essere effettuati trasferimenti di denaro in contanti o con titoli al portatore ( assegni liberi cioè senza la clausola “non trasferibile”, libretti al risparmio ecc..) di importo superiore a 1.000,00€.

Si viola l’art.12 del D.l. 201/2011 quando:

1)       viene pagato in contanti l’acquisto di un bene o di un servizio, per un importo superiore a 1.000€ ;

2)      sono compiute donazioni in contanti per importi superiori a 1.000,00€.

3)      viene prelevato un importo superiore a 1.000€ e si versa sul conto di un altro soggetto;

4)      è incassato un assegno di importo superiore a 1.000€ senza che l’assegno abbia la clausola “ non trasferibile” e con un solo beneficiario indicato;

5)      viene ceduto un libretto di risparmio di importo superiore a 1.000,00€.

Violare la regola prevista dal decreto legge 201/2011 comporta  una sanzione in capo ai due soggetti coinvolti nella transazione, che saranno costretti a corrispondere dall’1 al 40% della somma pagata. Quindi, per esempio, se un soggetto compie un’operazione (acquista un beni o usufruisce di un servizio) di 1.200,00€, pur essendo un operazione valida, andrà in contro a delle sanzioni per la violazione dell’art.49 della legge antiriciclaggio, e sarà costretto a pagare, congiuntamente al venditore, una sanzione da 12€ a 480€.

Inoltre, gli intermediari bancari o le poste nel caso in cui si presenti una delle violazioni sopra elencate, sono obbligati a produrre una comunicazione al MEF (Ministero dell’Economia e Finanza), sarà poi il ministero che provvederà a sanzionare la violazione. Per esempio, se in banca si presenta un correntista con un assegno di importo superiore a 1.000,00€ senza la clausola “non trasferibile”, l’assegno viene comunque pagato, ma la banca sarà costretta a fare una comunicazione al MEF.

Per evitare le sanzioni il soggetto acquirente può utilizzare dei mezzi di pagamento tracciabili:  un assegno con la clausola “non trasferibile”, una carta di credito o un bonifico. E’ possibile acquistare gli assegni bancari con la clausola “non trasferibile” presso la propria banca pagando una tassa di €1,50 per ogni modulo. Inoltre, e non di poca importanza, sarà necessario portare il saldo dei libretti di risparmio e al portatore a 1.000,00€.

E’ importante sottolineare che se venisse posta in essere un’operazione di importo superiore a 1.000,00 € e si volessero effettuare dei pagamenti in contanti frazionati, ciò non sarebbe possibile poiché sarebbero tutti pagamenti riconducibili ad un’unica operazione e si attuerebbe comunque un trasferimento in denaro sanzionabile. Per esempio, se si effettua un acquisto di 1.500,00 e si volesse pagare con 3 versamenti in contanti di 500,00€ ciascuno, essendo tutti pagamenti riconducibili ad una stessa transazione, si violerebbe comunque dell’art.49 della legge antiriciclaggio.

Ricordiamo infine, che non è previsto nessun limite se i prelevamenti o i versamenti vengono effettuati sui propri conti presso sportelli bancari o postali, a condizione che i contanti prelevati, di valore superiore a 1.000,00€, non siano utilizzati per un’unica transazione.

Palermo 09/12/2011

Denia Carollo e Angelo Pisciotta.