Dall’01/10/2014 per i contribuenti non titolari di partita iva sono cambiate le modalità di versamento di imposte e contributi.
L’art. 11, c. 2, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, ha introdotto ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento mod. F24. In particolare:
- i versamenti il cui saldo finale, per effetto di compensazioni, è pari a zero, devono essere effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate “Fisconline” ed “Entratel” direttamente dal contribuente oppure attraverso intermediari abilitati ai sensi dall’art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, Caf, ecc.) alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti. Viene meno la possibilità per i privati di presentare i modelli a saldo zero, per effetto di compensazioni, in formato cartaceo presso gli sportelli bancari/postali o uffici della riscossione, e nemmeno in via telematica avvalendosi dei servizi home/remote banking.
- per le deleghe il cui saldo finale compensato è a debito e per le deleghe il cui saldo finale è superiore ai mille euro senza compensazioni, oltre ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopradetti, è possibile effettuare il pagamento tramite i servizi telematici di home banking forniti da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
Rimane utilizzabile il modello F24 cartaceo, da parte di soggetti non titolari di partita iva, in caso di pagamenti di importo uguale o inferiore a mille euro senza utilizzo di crediti in compensazione. Il modello cartaceo può, inoltre, essere utilizzato, anche se di importo superiore a mille euro, in alcuni casi particolari:
- qualora il mod. F24 è precompilato dall’ente impositore (ad es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.). In questo caso non è rilevante l’importo, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- qualora il contribuente stia versando a rate tributi e/o contributi. In questo caso non sono previsti limiti di importo ed inoltre è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti e presentare il mod. F24 a saldo zero. Si sottolinea che la previsione riguarda soltanto rateizzazioni in corso ed è applicabile sino al 31 dicembre 2014;
- nel caso in cui il contribuente benefici di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti di riscossione.
Per chi è impossibilitato a detenere un conto corrente, perché inibito per cause oggettive, (es. i protestati) l’Agenzia delle Entrate precisa che i pagamenti superiori a mille euro possono essere effettuati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato ad “Entratel” (professionisti, Caf, etc.) o ad intermediari della riscossione che consentono pagamenti con sistemi diversi dal conto corrente (per esempio tramite carte prepagate). Se vi sono crediti in compensazione si potranno utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate presentando un modello F24 a saldo zero e pagando l’eventuale debito residuo con F24 cartaceo.
Per chi è titolare di partita iva resta fermo l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici, a prescindere dall’importo da pagare o dal fatto che vi sia o meno una compensazione. Tuttavia, la compensazione, tramite mod. F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui deve essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Palermo, 03 novembre 2014 Dott. Angelo Pisciotta