Le novità del regime forfettario dal 1 gennaio 2020

Le novità del regime forfettario dal 1 gennaio 2020

Le novità del regime forfettario dal 1 gennaio 2020.

La prima novità che, probabilmente, scontenta molti contribuenti riguarda l’abolizione del regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65.000,00 e 100.000,00 euro; inoltre il legislatore introduce delle restrizioni delle condizioni di accesso per gli altri.

La flat tax fino a 65.000 rimane invariata, quindi confermata, con aliquota del 15%, ma i commi 755 e 756 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, che ha ricevuto la fiducia al Senato, introducono alcune novità.

In particolare, la precedente normativa di un regime forfettario previsto per i contribuenti persone fisiche che svolgono un’attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi e compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro è abrogata.

Gli altri contribuenti, con ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019, di ammontare non superiore a 65.000 euro possono invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014.

Tuttavia, occorre tenere presente una nuova condizione di accesso ed una causa di incompatibilità:

  1. il contribuente in regime forfettario nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente anche nell’ambito del lavoro accessorio per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi. Medesimo limite viene posto per le spese sostenute in favore di collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione;
  2. sono esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione superiori l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.

L’incompatibilità con il reddito di lavoro dipendente o di pensione nel limite di 30.000 euro comporterà che molti contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime forfettario non lo potranno più applicare il prossimo anno se sono pensionati o dipendenti.

Infine, per i contribuenti forfettari continua a non essere obbligatoria l’emissione della fattura elettronica ma sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi; i soggetti che hanno l’intero fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.

Palermo 18 dicembre 2019

Avv. Dott. Angelo Pisciotta