L’assicurazione professionale diventa obbligatoria per i professionisti.

L’assicurazione professionale diventa obbligatoria per i professionisti.

Il decreto legge 138/2011, convertito nella legge n.148/2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17/09/2011, individua una serie di principi cui dovranno adeguarsi i professionisti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi, entro agosto 2012.

Tra questi principi ci soffermeremo a parlare dell’obbligatorietà, da parte  dei professionisti, di stipulare una polizza assicurativa, per responsabilità professionali. L’obbligo riguarda i soggetti iscritti ad un Ordine professionale.

Fino ad ora, anche se fortemente consigliata, l’assicurazione professionale non era obbligatoria per buona parte dei professionisti. Dal prossimo anno, bisognerà adeguarsi alle nuove norme nei tempi e modi previsti dal legislatore.

Come sancisce la lettera e) dell’articolo 3 della manovra di ferragosto, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi professionali che si corrono durante l’esercizio della professione.  

Al momento dell’assunzione dell’incarico, il professionista è tenuto a comunicare al cliente l’esistenza della polizza assicurativa, gli estremi della polizza e il relativo massimale.

Inoltre, la manovra specifica che le condizioni generali delle polizze possono essere liberamente negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali, con i propri iscritti. Essi decideranno le clausole più rilevanti come: massimali, rischi e franchigie.

Con l’assicurazione obbligatoria il professionista è più tutelato e protetto sotto tutti gli aspetti lavorativi, in questo modo potrà proteggersi da eventuali errori od omissioni che possono verificarsi durante lo svolgimento della sua professione e che comporterebbero un danno economico provocato dall’esborso per il risarcimento dei danni provocati al cliente.

L’articolo 1176 c.c. impone al professionista di impiegare, nell’esercizio della propria attività, una diligenza media, in relazione alla natura dell’attività esercitata, e impone l’impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici.  Quindi, il professionista può rispondere di colpe lievi, cioè negligenza minima, quando c’è violazione del grado di diligenza richiesta dall’attività.

Il professionista, secondo la giurisprudenza, è da ritenersi responsabile verso il cliente in caso di ignoranza di disposizioni di legge. Nei casi di particolare complessità il professionista risponderà solo per colpe gravi. In questo caso deve essere il committente a darne le prove. In ogni caso il professionista potrà avvalersi della propria copertura assicurativa per i danni conseguenti l’espletamento della propria attività.

 Solo nel caso di risoluzione di questioni opinabili il professionista viene escluso da ogni responsabilità.

La legge n.148/2011 stabilisce che i professionisti che non provvedono ad assicurarsi subiranno sanzioni dal proprio Ordine di appartenenza, inoltre, dovranno provvedere all’eventuale risarcimento del danno provocato al proprio cliente.

Visto che i sinistri professionali si possono manifestare anche a distanza di anni, rimane ancora da chiarire se l’assicurazione per coprire errori professionali antecedenti alla stipula della polizza assicurativa sia anch’essa obbligatoria o meno. Per esempio, se la polizza viene stipulata nel 2012, non è chiaro se sia obbligatorio assicurarsi anche per coprire danni provocati, per esempio, 3 anni prima.

A tale riguardo, ricordiamo che lo studio scrivente è assicurato contro i rischi derivanti dell’esercizio dell’attività professionale fin dall’anno 2000. 

Palermo, lì 27/09/2011

Denia Carollo e Angelo Pisciotta.