Attraverso l’articolo 1 della legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, al fine di agevolare la fuoriuscita dei beni dalla società, è stato nuovamente introdotto l’istituto dell’assegnazione e cessione agevolata di determinati beni ai soci.
I soggetti interessati dall’assegnazione agevolata dei beni ai soci, sono le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e infine le società in accomandita per azioni.
L’assegnazione e la cessione agevolata, le quali vanno eseguite entro il 30 settembre 2023, dal punto di vista oggettivo possono riguardare o beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, oppure beni mobili, iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La norma afferma che tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023). Tali disposizioni in commento sono applicate anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui si è detto sopra e che entro il 30 settembre 2023 si trasformeranno in società semplici.
Per quanto riguarda l’imposta da pagare, viene stabilito che sulla differenza tra valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, venga applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP dell’8%, oppure del 10,5% in caso di società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Occorre versare il 60% dell’imposta sostituiva entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Attraverso una interrogazione parlamentare a cui è stata data risposta il giorno 5 luglio 2023, è stato chiesto il trattamento IVA dell’assegnazione di un bene acquistato esente nonché l’utilizzo del valore normale nella determinazione del valore dell’assegnazione, in quanto la legge di bilancio non prevede nulla relativamente al trattamento IVA sia per l’assegnazione agevolata ai soci, sia per la cessione agevolata e la trasformazione in società semplice.
Pertanto, trovano applicazioni le ordinarie regole fiscali stabilite ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che, in via del tutto generale, prevedono l’applicazione dell’imposta in misura diversa a seconda della tipologia di bene assegnato o ceduto.
Nel caso in cui si tratti di beni immobili strumentali per natura, non utilizzati dalla società, allora solitamente trova applicazione l’imposta con l’aliquota IVA del 22%, mentre con riferimento ai fabbricati abitativi, la misura dell’aliquota IVA dipende dai requisiti soggetti dell’assegnatario o cessionario nonché dai requisiti oggettivi dell’edificio.
Invece, nel caso in cui si tratti di prima casa per l’avente causa, allora trova applicazione l’aliquota IVA ridotta al 4% ovvero, in caso contrario, l’aliquota IVA del 10% a meno che non si tratti di fabbricati di lusso, nel qual caso si deve applicare l’aliquota IVA nella misura ordinaria. Per i beni mobili registrati solitamente si applicala l’aliquota IVA del 22 per cento.
Tra le ipotesi di acquisto senza la detrazione IVA, vi è anche l’acquisto degli immobili in esenzione IVA: in tale ipotesi, poiché all’atto dell’acquisto dell’immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall’IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale trattamento è riservato anche agli immobili che hanno subito interventi di manutenzione, riparazione e recupero, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione IVA, in quanto in questo caso la società assegnante o cedente dovrà effettuare la rettifica della detrazione IVA in base a quanto disposto dall’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972.
In presenza, invece, di detrazione dell’imposta anche parziale, in fase di acquisto del bene l’assegnazione sarà rilevante ai fini IVA e per la determinazione della base imponibile su cui applicarla si dovrà fare riferimento al criterio costituito dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento dell’assegnazione.
Palermo, Roma, 3 agosto 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta