La pace fiscale
Legge di Bilancio per il 2019
(legge 145/2018)
La “super rottamazione” per i debiti da Irpef, Iva e contributi della dichiarazione
La procedura agevolata riguarda unicamente le persone fisiche e i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle attività di liquidazione delle dichiarazioni annuali.
Vi rientrano, dunque, l’Irpef, l’Iva e l’Irap che scaturiscono dalla liquidazione delle denunce annuali.
Con previsione separata, inoltre, si includono nella sanatoria anche gli affidamenti aventi ad oggetto l’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse professionali e alle Gestioni separate Inps dei lavoratori autonomi, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono esclusi i cosiddetti «mini ruoli», vale a dire gli importi non superiori a mille euro, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, azzerati d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018.
La super rottamazione spetta a condizione che il valore dell’Isee non sia superiore a 20.000 euro. Inoltre, la riduzione è tanto maggiore quanto più basso è l’indicatore della situazione economica. Tale riduzione peraltro si aggiunge all’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.
In particolare, con riferimento al capitale e agli interessi affidati all’agente della riscossione:
a) per Isee con valore non superiore a 8.500 euro, si versa il 16% del debito complessivo;
b) per Isee con valore compreso tra 8.501 e 12.500 euro, si versa il 20% del debito complessivo;
c) per Isee con valore compreso tra 12.501 e 20mila euro, si versa il 35% del debito complessivo.
A tali importi, occorre aggiungere l’aggio dell’agente della riscossione, commisurato alle somme effettivamente dovute, nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle sostenute per eventuali procedure esecutive.
Per accedere ai benefici, occorre presentare una istanza, entro il 30 aprile 2019, compilata sulla base del modello predisposto dall’agenzia Entrate-riscossione. Occorre indicare con precisione i dati delle cartelle e/o degli avvisi oggetto di definizione. Nel modello vanno altresì riportati gli estremi di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), compilata ai fini del rilascio della certificazione Isee del nucleo familiare, il valore dell’indicatore e la data di scadenza. I dati sono attestati con dichiarazione sostitutiva di notorietà. La certificazione del valore Isee deve essere allegata all’istanza di stralcio.
L’istanza può essere trasmessa via pec, allegando copia del documento di identità del debitore, o direttamente presso gli uffici dell’Ader, entro il termine del 30 aprile 2019.
È stabilito che, in alternativa alla rata unica (30 novembre 2019), il 35% dell’importo complessivo sia pagato entro il 30 novembre 2019, il 20% sia pagato entro il 31 marzo 2020, il 15% sia pagato entro il 31 luglio 2020, il 15% sia pagato entro il 31 marzo 2021 e il residuo 15% sia pagato entro il 31 luglio 2021. Sono applicati gli interessi del 2% a partire dal 1° dicembre 2019.
La liquidazione delle somme da pagare è effettuata dall’agente della riscossione, con comunicazione inviata ai debitori entro il 31 ottobre 2019. Con la stessa comunicazione potrebbe essere notificato al debitore il rigetto dell’istanza, per difetto delle condizioni di legge oppure per indicazione di debiti non rientranti nella disciplina di riferimento
È prevista, in tal caso, una ipotesi di confluenza automatica nella rottamazione ter. Questa si verifica allorché l’agente della riscossione, nel rigettare la domanda di saldo e stralcio, ravvisa la sussistenza di partite che potrebbero rientrare nella procedura di cui all’articolo 3 del Dl 119/2018.
In tale eventualità, l’agente della riscossione avverte il debitore che le somme sono incluse d’ufficio nella rottamazione ter.
Sanabili le irregolarità formali senza riflessi sull’imponibile
L’articolo 9 del Dl 119/2018 ripropone la sanatoria delle irregolarità formali, stabilendo che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018». Tali irregolarità potranno essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il provvedimento esclude dalla sanatoria le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (19 dicembre 2018).
L’articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce ancora espressamente che la regolarizzazione non può essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Il versamento della somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Anche se il provvedimento non fornisce alcuna esemplificazione di quelle che possono essere ritenute le violazioni che rientrano nella sanatoria, possono senz’altro rientrare nella sanatoria:
tutte le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni;
la gran parte degli obblighi di comunicazione come, ad esempio, la comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture;
le violazioni relative all’inversione contabile quando l’imposta è stata assolta dalla controparte;
l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
l’omessa comunicazione di inizio o variazione dell’attività o la presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte;
gli errori sulla competenza temporale ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per l’erario;
l’omessa fatturazione che non ha inciso sulla liquidazione periodica del tributo;
la detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva quando è stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
l’omessa presentazione dei dati degli studi di settore.
PVC – La definizione agevolata
L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata, senza sanzioni e interessi, dei processi verbali di contestazione.
Possono formare oggetto di definizione i processi verbali consegnati entro la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali, sempre alla data del 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o non sia stato ricevuto un invito al contraddittorio.
Il provvedimento prevede che il contribuente possa definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva. Si noti che vengono richiamate anche le imposte legate alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero (Ivie ed Ivafe).
Risultano sanabili soltanto le violazioni legate ai tributi sopra menzionati, così che risultano escluse dalla definizione agevolata le violazioni non legate ad un tributo, in sostanza tutte quelle violazioni di ordine formale.
Va rilevato, infine, che la definizione agevolata dei Pvc si perfeziona con il versamento delle maggiori imposte entro il 31 maggio 2019. Il versamento può avvenire in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (il perfezionamento si ha con il pagamento della prima rata).
La definizione agevolata delle controversie tributarie
Il contribuente può definire, con modalità agevolate, i procedimenti tributari pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio di quest’ultima.
La prima condizione posta è che il giudizio sia contro l’agenzia delle Entrate, con conseguente esclusione delle liti in cui la controparte è costituita esclusivamente da altri soggetti, come l’agente della riscossione o il Comune.
È inoltre necessario che le controversie abbiano a oggetto atti impositivi, quindi avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Sono quindi esclusi i procedimenti che riguardano atti privi di questa natura, come ad esempio i contenziosi su imposte dichiarate e poi non versate. Sono inoltre escluse dall’istituto le controversie aventi a oggetto le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione è possibile se il ricorso, anche con reclamo, in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 ed al momento della presentazione della relativa domanda il processo non si sia già concluso con pronuncia passata in giudicato.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, una per ciascuna controversia autonoma, ovvero per ciascun atto impugnato e con il relativo pagamento, non ammesso tramite compensazione, del totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Se gli importi dovuti superano i mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine per il versamento delle rate successive alla prima scade il scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Alle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già pagati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, senza possibilità comunque di restituzione delle eventuali maggiori somme già versate. Se invece non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020. Il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Rottamazione ter
La terza edizione della rottamazione comprende tutti gli affidamenti effettuati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Rispetto alla rottamazione bis, la sanatoria delle cartelle si arricchisce dunque degli affidamenti effettuati nell’ultimo trimestre del 2017, che erano rimasti fuori dalla rottamazione precedente.
Per stabilire se si è in presenza di un carico rottamabile non bisogna guardare alla notifica della cartella ma proprio alla data di trasmissione dello stesso all’agenzia delle Entrate – Riscossione. Rileva, in particolare, la data in cui il flusso del credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore. In particolare, considerato che le trasmissioni effettuate nella seconda metà di dicembre 2017 si considerano prese in carico dall’Ader il 10 gennaio 2018, potranno essere rottamati tutti gli affidamenti agli atti dell’agente della riscossione non oltre tale data.
Per conoscere la data di presa in carico e con essa indirettamente quella di trasmissione del flusso, occorre consultare gli estratti di ruolo che l’Ader mette a disposizione del debitore anche attraverso appositi canali informatici.
Tutte le entrate sono definibili, salvo quelle tassativamente elencate nella legge:
il recupero degli aiuti di Stato;
le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
le entrate costituenti risorse proprie dell’UE;
le sanzioni aventi natura propriamente penale;
le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive;
Le multe stradali (intese come sanzioni amministrative) possono essere definite limitatamente alle somme aggiuntive, come gli interessi di mora.
Possono invece essere rottamati i carichi tributari aventi natura esclusivamente sanzionatoria, quali ad esempio le sanzioni per omessa o irregolare compilazione del quadro RW e in generale tutte le tipologie di irregolarità formali che siano state affidate all’agente della riscossione. In tale eventualità, la rottamazione si ottiene di regola a costo zero.
Sono inoltre escluse le entrate comunali riscosse tramite ingiunzione di pagamento.
I vantaggi della rottamazione sono costituiti dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, gli aggi commisurati agli importi della definizione, i costi di notifica delle cartelle di pagamento e per eventuali procedure esecutive.
Lo sconto di legge, tuttavia, è subordinato al buon esito della procedura che si ottiene solo con il pagamento dell’intero costo della definizione. A tale fine, è prevista la possibilità di versare l’intero importo dovuto in un massimo di 18 rate, nell’arco di cinque anni.
Le scadenze sono in particolare luglio e novembre 2019, con versamento di un importo pari al 10% del totale per ciascuna di tali scadenze, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno fino al 2023. È tollerato un ritardo di cinque giorni per tutte le scadenze suddette, senza applicazione di interessi per tale ritardo.
Inoltre, a decorrere dal primo agosto 2019 sono calcolati gli interessi del 2% annuo. Se si decade dalla definizione agevolata, per effetto del mancato o insufficiente pagamento nei termini (considerando anche il lieve ritardo di cinque giorni), non solo si ripristina il carico originario ma è fatto altresì divieto di rateizzare il debito residuo.
La procedura è attivata con la trasmissione di una istanza entro il 30 aprile 2019. La presentazione può avvenire via pec, allegando copia del documento di identità del debitore, oppure presso gli uffici dell’agente della riscossione. Nell’istanza occorre indicare il numero di rate prescelto. In caso di mancata indicazione, si presume l’opzione per 18 rate, con facoltà di pagare tutto in unica soluzione, entro la fine di luglio. È sempre possibile revocare, integrare o modificare l’istanza entro il termine perentorio del 30 aprile 2019.
Entro la fine di giugno 2019, l’agente della riscossione invia al debitore la comunicazione delle somme da versare. Il pagamento della definizione avviene dunque su liquidazione d’ufficio e non su autoliquidazione.
La comunicazione può contenere il rigetto totale o parziale dell’istanza, ad esempio, qualora tutto o parte dei carichi inclusi sia stato affidato oltre il 31 dicembre 2017 o anche se si tratta di debiti non definibili.
All’istanza di rottamazione è collegata una pluralità di effetti. Dopo la trasmissione della domanda, non è possibile adottare nuovi fermi e ipoteche né intraprendere nuova azioni esecutive. Inoltre, se si hanno dilazioni pendenti, dopo la presentazione del modulo sono sospese tutte le rate in scadenza successivamente ad essa e fino al termine di versamento della prima rata di rottamazione ter. Si evita così di dover pagare somme che, in quota parte, non sarebbero recuperabili dalla definizione agevolata.
Con la modifica apportata in sede di conversione in legge, il quadro è completato dalla possibilità di rilasciare il Durc qualora i carichi previdenziali risultino inclusi in domande di rottamazione. In caso di successiva decadenza dalla definizione, l’Inps revoca il documento già rilasciato. In questo modo, si consente pertanto l’immediata partecipazione a gare da parte del debitore.
Stralcio in automatico entro i mille euro
L’articolo 4 del Dl 119/2018 dispone lo stralcio e quindi l’azzeramento ope legis di tutti i singoli ruoli che, alla data del 24 ottobre 2018, abbiano un importo residuo non superiore a mille euro. Concorrono a determinare tale soglia la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione. Non si tiene conto dunque, tra l’altro, degli interessi di mora né dell’aggio di riscossione. Non rileva altresì l’importo originario dell’affidamento ma solo quello che rimane, al netto dei pagamenti già effettuati.
Sotto il profilo temporale, deve trattarsi di partite affidate all’agente della riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Vale evidenziare come il riferimento di legge sia di carattere oggettivo, in quanto rivolto all’entità di ciascuna partita di ruolo, non anche di carattere soggettivo. Ne deriva che se il medesimo debitore ha più partite differenti di importo non superiore alla soglia di legge, anche se la somma di tutti carichi fosse di molto superiore a mille euro, l’azzeramento opererebbe comunque.
Si pensi ad esempio ad un soggetto che abbia nei confronti dell’agente della riscossione debiti per multe stradali (irrogate per violazioni distinte del Codice della strada), tassa rifiuti e canone Rai, anche se contenute nella medesima cartella di pagamento, ciascuna di importo non superiore a mille euro. Il debitore in simili condizioni avrebbe comunque diritto all’annullamento totale delle partite in carico all’Ader.
L’annullamento è eseguito alla data convenzionale del 31 dicembre 2018, d’ufficio e dunque senza che il debitore debba in alcun modo attivarsi.
Con riferimento alla rottamazione ter, gli importi da indicare nelle istanze di sanatoria devono essere pertanto depurati dei mini ruoli oggetto di azzeramento. Qualora questi siano stati erroneamente inclusi nella domanda di definizione agevolata, l’agente della riscossione dovrebbe provvedere allo stralcio.
L’azzeramento dei mini ruoli non vale:
per le entrate che costituiscono risorse proprie dell’Ue e per l’Iva all’importazione;
per le somme che rappresentano il recupero di aiuti di Stato illegittimi;
per gli importi rivenienti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
per le multe propriamente dette (cioè di natura penale).
Dott. Angelo Pisciotta