Tra le tante novità previste dalla legge Fornero, dal 18 luglio 2012, è entrata in vigore la nuova disciplina sul contratto di lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è il contratto mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro.
Si tratta di un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla legge.
In particolare, con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge. Caratteristica principale del lavoro intermittente è l’alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità) e fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro. Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, deve rispettare comunque il preavviso previsto nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno.
Tale contratto, in passato, è stato utilizzato per nascondere rapporti di lavoro continuativi che, invece, venivano camuffati da rapporti di lavoro intermittente. Del resto, anche in caso di controlli, il lavoratore, con la paura di perdere comunque il lavoro, spesso dichiarava di svolgere un rapporto di lavoro intermittente quando in realtà svolgeva un rapporto di lavoro subordinato continuativo.
La riforma del mercato del lavoro, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo fraudolento di tale forma contrattuale, ha previsto che, dal 18 luglio 2012, il datore di lavoro, che intende utilizzare la prestazione lavorativa di lavoratori assunti con contratto intermittente, deve comunicare, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, la durata della prestazione. Tale comunicazione, semplificata rispetto a quella da inviare all’atto dell’assunzione, deve essere effettuata alla Direzione territoriale del lavoro mediante sms, fax o posta elettronica.
Si attende un decreto che possa individuare ulteriori modalità applicative della disposizione ed ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Attualmente, la comunicazione potrà essere inviata tramite posta elettronica anche non certificata e fax, indicando i dati identificativi del lavoratore ed il giorno o i giorni in cui lo stesso sarà occupato.
L’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati comporterà conseguenze di natura retributiva, contributiva e soprattutto la sanzione per la mancata comunicazione preventiva che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
È stato anche modificato il campo di applicazione del contratto di lavoro intermittente, che adesso può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, che in tale ultimo caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Questo significa che il lavoratore con meno di 24 anni di età potrà lavorare con contratto di lavoro a chiamata fino al giorno antecedente il 25° compleanno.
Appare utile evidenziare che, in ogni caso, è possibile utilizzare il contratto di lavoro a chiamata soltanto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai CCNL e per le attività indicate dal Ministero del Lavoro, sempre per attività discontinue, elencate nella tabella di cui al DM del 23/10/2004.
I contratti di lavoro intermittente sottoscritti alla data del 18 luglio 2012 ed incompatibili con il nuovo campo di applicazione dell’istituto, cesseranno di produrre effetti dal 18 luglio 2013. A quanto sopra bisogna aggiungere che dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente con soggetti con età compresa tra i 24 e i 55 anni.
La novità in commento cerca di contemperare le esigenze di flessibilità delle imprese e il rispetto delle regole. Infatti, da un lato è stata introdotta la comunicazione obbligatoria, anche se semplificata, per ogni volta che l’attività del lavoratore viene utilizzata, e questo dovrebbe garantire un corretto uso dello strumento ed evitare gli abusi di alcuni, dall’altro cerca di mantenere una flessibilità dello strumento anche con una comunicazione che può essere effettuata tramite sms, fax e posta elettronica.
Palermo 30 luglio 2012
Angelo Pisciotta