La guardia di finanza controlla anche le vendite su eBay alla ricerca di evasori

La guardia di finanza controlla anche le vendite su eBay alla ricerca di evasori

L’art. 51 c.1 del DPR 917/86 definisce redditi d’impresa, quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività indicate nell’articolo 2195 del c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni,  attività di trasporto, attività bancaria ed assicurativa, altre attività ausiliare alle precedenti).

Invece, secondo quanto previsto dall’art. 53 c. 1 del DPR 917/86 i redditi derivanti da lavoro autonomo, sono quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, cioè dall’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diversi da quelle di impresa elencate dall’art. 2195 del c.c.

Sia i redditi di impresa che di lavoro autonomo prevedono i requisiti della professionalità e dell’abitualità. La professionalità si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro per il raggiungimento di uno scopo prestabilito. Mentre, l’abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.

In assenza del requisito dell’abitualità, l’attività viene definita occasionale e non rientra nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Molti sono gli adempimenti fiscali e previdenziali da rispettare prima di intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Infatti, nel momento in cui si volesse intraprendere una nuova attività d’impresa, o di lavoro autonomo è obbligatorio rispettare alcuni adempimenti fiscali e previdenziali:

  • richiedere presso l’Agenzia delle Entrate la “Partita Iva”;
  • presentare, qualora si volesse esercitare un’attività commerciale, il modello “Scia”;
  • iscrizione, per  le attività rientranti nell’art. 2195 del c.c., nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
  • apertura, qualora previsto, delle posizioni Inps e Inail;
  • tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori ( es. libro giornale, registri iva ecc.);
  • presentazione della dichiarazione dei redditi;Richiesta della PEC (posta elettronica certificata).

Diversamente, una prestazione viene definita occasionale quando sussistono due requisiti fondamentali:

  1. Il rapporto di lavoro non deve avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente;
  2. Il compenso percepito nell’anno solare non deve superare € 5.000,00.

E’ necessario evidenziare che, se l’attività venisse esercitata in maniera occasionale, non si avrebbe alcun obbligo di apertura di partita iva e di tutti gli altri adempimenti sopra elencati ( iscrizione al Registro Imprese, Scia, Inps, Pec) previsti per le attività d’impresa e di lavoro autonomo svolte in maniera abituale.

L’unico obbligo, in tal caso, sarebbe quello di dichiarare i propri redditi occasionali nella dichiarazione dei redditi e su tali redditi, al momento del pagamento, viene operata una ritenuta d’acconto del 20%.

Ecco perché, molte persone, per sfuggire, in maniera fraudolenta, a tutti questi adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività svolta in maniera abituale, preferiscono vendere merci o rendere le proprie prestazioni professionali sul web, in alcuni casi, non dichiarando neanche il reddito diverso.

La Guardia di Finanza, come pubblicato dalla rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, per accertare la presenza del presupposto soggettivo ( cioè l’esercizio abituale o occasionale dell’attività esercitata), ai fini  dell’Irpef, Irap ed iva, si avvale dell’elaborazione dei dati di tutti coloro a cui eBay, in un triennio, abbia emesso fatture per importi annui superiori a € 1.000,00 e che abbia venduto 5 o più oggetti nel corso di un anno.

Quindi, i due requisiti sopraindicati potrebbero essere sufficienti (o almeno indicativi) ai fini dell’individuazione dell’abitualità dell’esercizio di impresa e quindi, con l’obbligo di apertura della partita iva e degli altri adempimenti fiscali e previdenziali.

Pertanto, superati i due limiti prima previsti è consigliato procedere con l’apertura della partita iva e poi seguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa (iscrizione al Registro Imprese, Scia, Inps, Pec).

Palermo, 04 dicembre 2012

Angelo Pisciotta