La definizione agevolata delle cartelle di pagamento

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento

Il decreto legge 193/2016 ha previsto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2017, nonché, la possibilità per il contribuente di estinguere i carichi iscritti nei ruoli – dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 – aderendo alla procedura della definizione agevolata.

 

        Di seguito esamineremo il testo del decreto legge e delle modifiche attualmente discusse dal Parlamento ed approvate dalla Camera sebbene siano ancora in discussione nell’altro ramo del Parlamento, il Senato.

 

          La definizione agevolata, cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, permette al contribuente di saldare i propri debiti abbattendo le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora. Tale procedura è valida per tutte le cartelle esattoriali, per gli accertamenti esecutivi e sugli avvisi di addebito emessi dall’Inps. La definizione agevolata non fa riferimento esclusivamente ai debiti iscritti a ruolo presso Equitalia, bensì agli agenti della riscossione in generale, quindi compresa Riscossione Sicilia spa. Infatti, potranno altresì aderire alla definizione agevolata gli enti, i Comuni e le Regioni. Tale procedura è estesa anche ai Comuni che riscuotono attraverso l’ingiunzione di pagamento e non attraverso il ruolo.

 

La definizione agevolata non è da considerarsi condono in quanto restano dovute: 

  • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento.

 

      Il contribuente, per poter usufruire di tale sanatoria, deve necessariamente rinunciare a qualsiasi tipo di contenzioso in corso – tributario, previdenziale o altro – e in qualsiasi grado, relativi alla cartella di pagamento per cui richiede la definizione agevolata affinché la domanda possa essere accettata.

 

Il contribuente interessato alla definizione agevolata dovrà inoltrare la domanda all’agente della riscossione, secondo i moduli predisposti, entro il 31 marzo 2017. Sarà poi cura dell’ente effettuare i calcoli comunicando al cittadino gli importi da pagare per la definizione agevolata entro il 31 maggio 2017. Il contribuente ha la possibilità di estinguere tale debito in un’unica soluzione o attraverso una rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate. Sul contribuente grava l’obbligo, qualora abbia scelto la dilazione del pagamento, di effettuare il versamento del 70% entro il 2017 ed il restante 30% da saldare entro il 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato, in rate di pari ammontare, fino ad un massimo di tre rate (con cadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre) nel 2017 e due rate (con scadenza ad aprile e settembre) nel 2018. Per i pagamenti rateali gli interessi sono dovuti nella misura del 4,5% a partire dal primo agosto 2017.

Secondo quanto precisato nell’art 6, comma 8, DL 193/2016, possono accedere alla sanatoria anche i contribuenti che hanno pagato parzialmente i debiti in base a precedenti piani di rateizzazione.

L’unica distinzione operata dalla norma riguarda i “piani rateali in essere”. Pertanto, i contribuenti che hanno in corso una rateizzazione, potranno accedere alla rottamazione a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate.

Non sono rimborsabili né compensabili le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, in questo caso, relativamente ai carichi definibili in maniera agevolata:

  • non può avviare nuove azioni esecutive;
  • non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.  

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la richiesta di definizione agevolata decade automaticamente e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati a favore dell’agente della riscossione, sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Tali somme non determinano l’estinzione del debito residuo, per il quale, l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’agente della riscossione potrà perciò avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, così come potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Alla definizione agevolata possono accedere altresì i contribuenti con contenziosi in corso in materia di accise su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto di tali contenziosi devono essere antecedenti al 1° aprile 2010. Il DL 193/2016 autorizza l’agenzia delle dogane a riscuotere i contenziosi in corso (escludendo interessi, indennità di mora e sanzioni) con una transazione pari almeno al 20% dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione. Il pagamento, in questo caso, può essere distribuito in 7 rate.

Inoltre, il contribuente, per poter aderire alla procedura della definizione agevolata, non deve essere stato condannato con una sentenza passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave.

Sono invece esclusi dalla rottamazione i contribuenti con carichi recanti:

  • le risorse proprie tradizionali;
  • l’iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni per violazioni al codice da strada, per le quali la definizione opera solo per maggiorazioni e interessi.

 

       Ricordo, infine, che il decreto legge è entrato in vigore il 24.10.2016, ovvero nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è un atto normativo avente forza di legge, che deve necessariamente essere convertito in Legge, dal Parlamento, entro 60 giorni. In mancanza di tale conversione, gli effetti prodotti dal decreto legge decadono. Pertanto, alcune disposizioni del DL in commento potrebbero essere modificate durante l’iter di conversione in legge.

Palermo, 18 novembre 2016                                                     

                                                                                                          Dott. Angelo Pisciotta