Ai sensi dell’art.65 del Decreto Legge in oggetto, il legislatore ha previsto un’agevolazione fiscale per tutti gli imprenditori che esercitano attività di impresa (ai sensi dell’art.2195 del codice civile) e attività di impresa agricola (ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) e le cui attività lavorative vengono svolte in un immobile locato e appartenente esclusivamente alla categoria catastale C/1 (più comunemente si tratta di negozi e botteghe).
Restano, pertanto, esclusi tutti gli imprenditori, le cui attività vengono svolte in immobili che non rientrano nella suddetta categoria catastale, come, per esempio, gli uffici.
Sono altresì esclusi i professionisti, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attività di impresa.
Inoltre, il decreto si preoccupa soltanto delle locazioni di immobili e non prende in considerazione gli affitti di azienda che, in assenza di chiarimenti, rimarrebbero, quindi, esclusi dall’agevolazione in commento.
In particolare, è riconosciuta, ai soggetti aventi i predetti requisiti, la possibilità di poter usufruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, poiché la normativa in commento non prevede nulla circa i canoni di locazioni di fabbricati strumentali, si ipotizza che l’importo su cui calcolare il credito d’imposta sia escluso dell’eventuale importo dell’IVA assolta. Quindi, per fare un esempio se, il canone di locazione fosse di euro 1.000 più iva, il credito d’imposta spetterà soltanto per un importo pari al 60% di 1.000 euro (600 euro).
La norma non contiene alcun limite all’importo del canone di affitto che comunque dovrà risultare da regolare contratto di locazione registrato in epoca antecedente alla data del Decreto.
Tenuto conto che l’articolo in esame, in tema di utilizzo dell’agevolazione, fa riferimento all’art.17 del D. Lgs. 241/1997, in assenza di chiarimenti, che si auspicano in sede di conversione del decreto, sembrerebbe vigere, anche in questo caso, il divieto di compensazione di tale credito se il contribuente ha debiti tributari scaduti iscritti a ruolo per un ammontare superiore ad euro 1.500.
La risoluzione n.13 del 20 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta è utilizzabile dal 25 marzo 2020 utilizzando il codice tributo 6914.
Si precisa che il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo indipendentemente dal suo totale o parziale pagamento.
Infine, il credito d’imposta non viene riconosciuto alle attività previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, ossia:
- ipermercati;
- supermercati;
- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.2);
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- farmacie;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia:
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio e telefono;
- commercio effettuato per messo di distributori automatici;
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.
Palermo 23 marzo 2020 Avv. Dott. Angelo Pisciotta