Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 30

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 30

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero sprovvisti di diploma di scuola media superiore o professionale che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

L’incentivo si applica anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già esistente. In tal caso, il requisito anagrafico del lavoratore (da 18 a 29 anni e 364 giorni) deve sussistere al momento della trasformazione. Quest’ultima può anche essere anticipata rispetto alla scadenza originaria del rapporto a termine, al fine di assicurare all’azienda l’accesso al beneficio. La legge prevede che, in questo caso, il datore di lavoro incrementi, comunque, l’occupazione tramite un’ulteriore nuova assunzione, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive sopra riportate. 

Nella circolare n.131 del 17/09/2013, contenente le istruzioni operative per l’accesso all’incentivo, l’Inps ha precisato che l’ulteriore assunzione prevista nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro può non essere necessaria se la trasformazione determina già un incremento occupazionale.

Affinché la misura incentivante sia legittima occorre, infatti, che le nuove assunzioni o le trasformazioni realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e il livello occupazionale medio del primo e del secondo anno successivo all’assunzione.

L’incremento occupazionale viene calcolato in termini di unità di lavoro annuo (Ula), in base alla quale gli impieghi a tempo parziale o a tempo determinato sono riparametrate con quelle a tempo pieno.

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve, inoltre, essere in regola con gli obblighi contributivi, osservare le norme che tutelano le condizioni di lavoro, rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, applicare i principi stabiliti dall’art.4, commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012 ( come il rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione e l’assenza di sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale) e deve rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato del lavoro, dettate dal regolamento Cee 800/2008.

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda, con un massimo di 650 euro mensili. Il bonus compete anche nel caso di contratto di apprendistato, ma non spetta per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito e per le assunzioni di lavoratori domestici.

Inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia che quest’ultima si realizzi a tempo indeterminato  o determinato, esclusivamente per i periodi in cui il lavoratore sia effettivamente somministrato presso un utilizzatore.

Il bonus spetta per 18 mesi, nel caso di avviamenti di lavoro a tempo indeterminato, e per 12 mesi, in caso di trasformazioni effettuate a partire dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione (legge 183/87) previsto dall’art.1 co.12 del DL 76/2013, ed entro il 30 giugno 2015.

È importante ricordare che il beneficio compete nei limiti di risorse distintamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma. Di conseguenza, le somme accantonate potrebbero esaurirsi prima della data finale stabilita dalla legge per l’accesso alla facilitazione. In particolare, alcune regioni come l’Emilia Romagna ad oggi hanno già esaurito i fondi, altre regioni come la Sicilia hanno esaurito le risorse per meno del 15% di quelle disponibili.

Cosi come precisato dall’Inps nella circolare n.138 del 27/09/2013 a partire da martedì 1° ottobre, dalle ore 15:00, è stato possibile per i datori di lavoro trasmettere la  domanda con il modulo online  “76-2013” nell’applicazione “DiResCo”, in modo da prenotare i fondi. Le richieste sono accettate in base all’ordine di arrivo all’Inps. Già dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l’ente previdenziale comunica al richiedente se esistono i fondi e li prenota a suo nome o lo informa dell’impossibilità di concedere il beneficio. L’interessato deve assumere o stabilizzare il lavoratore, se ciò non è già avvenuto, entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Inps, e dispone di ulteriori sette giorni per comunicare a quest’ultima la sottoscrizione del contratto (sempre tramite “DiResCo”).

Qualora una domanda non possa essere accolta per esaurimento delle risorse, rimarrà comunque valida per 30 giorni, mantenendo la graduatoria, pronta ad essere riammessa se i fondi si ricostituiscono.

Palermo, 4 ottobre 2013                                                                    Dott. Angelo Pisciotta