Con la Nota del 3 aprile 2025 (prot. n. 616), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla legittimità della prassi comune di anticipo mensile del TFR in busta paga a seguito della richiesta di un parere pervenuta dall’Ispettorato d’area metropolitana di Milano.
In particolare, vengono posti due quesiti all’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Con il primo quesito si chiede se l’anticipazione del Tfr, effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. n. 190/2014 – che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.
Con il secondo quesito si chiede, altresì, quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.
Nel rispondere, l’Ispettorato ricorda che il trattamento di fine rapporto rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
L’Istituto è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile, il quale, oltre a dettare i criteri di calcolo, stabilisce nei successivi commi i requisiti e le finalità in presenza dei quali il lavoratore può chiedere un’anticipazione dell’importo maturato a titolo di TFR.
Nello specifico, il lavoratore, con anzianità di servizio pari ad almeno otto anni, può richiedere al datore di lavoro un’anticipazione pari al 70% del TFR maturato fino a quel momento, purché sia giustificata dalle necessità di effettuare:
- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- l’acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente e per i figli di quest’ultimo;
- spese durante i congedi per maternità;
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare annualmente almeno il 10% delle domande di anticipazione del TFR inoltrate da parte di dipendenti che ne hanno titolo – quindi, dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e per le motivazioni sopra dette – e, comunque, dovrà soddisfare le richieste di almeno il 4% del numero totale dei dipendenti.
Premesso ciò, l’Ispettorato risponde al primo quesito, in virtù di quanto espresso nell’ultimo comma dell’articolo 2120 del Codice civile, affermando che l’introduzione di condizioni di miglior favore da parte della pattuizione collettiva o individuale relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione dell’ammontare accantonato e maturato al momento della pattuizione non può tradursi in un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.
L’erogazione in busta paga del rateo mensile di TFR costituisce una vera e propria integrazione retributiva assoggettata all’obbligazione contributiva e fiscale (Cassazione civile 4670/2021).
Per di più, si rende necessario sottolineare, che tale modalità di erogazione del TFR finisce per svilire la ratio dell’istituto, che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
In merito al secondo quesito, l’Ispettorato afferma che, qualora a seguito di ispezione venga accertata l’indebita erogazione mensilizzata del rateo di TFR al lavoratore, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo (art. 14 D.Lgs. n. 124/2004).
In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di disposizione sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 500,00 a € 3.000,00.
In pratica, vi è il rischio che l’erogazione mensile di TFR sia considerata retribuzione, sulla quale sono dovuti i contributi previdenziali, e che al dipendente, in aggiunta a tali somme già erogate mensilmente e la cui natura viene riqualificata, spetti la quota di TFR.
Alla luce di quanto precede, e del parere espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, appare certamente sconsigliata l’erogazione del TFR mensile in busta paga.
Il datore di lavoro, al fine di evitare, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, di corrispondere in unica soluzione l’intero importo del TFR maturato, magari per rapporti di lavoro di lunga durata che normalmente generano somme consistenti, potrebbe sollecitare i dipendenti ad aderire a dei fondi di previdenza complementare cui far confluire detto accantonamento di TFR mensile oppure potrà utilizzare altri strumenti finanziari al fine di accantonare tali somme.
28 aprile 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta