il rapporto di lavoro domestico

il rapporto di lavoro domestico

Con l’introduzione del decreto “Salva Italia”, che tra le tante novità ha previsto restrizioni circa il pagamento in contanti per importi superiori ad € 999,99 si è assistito ad un forte incremento delle regolarizzazioni dei rapporti di lavoro domestico.

Per lavoro domestico si intende la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare. Quindi, colf, badanti, ecc.

Restano, pertanto, esclusi da tale rapporto di lavoro domestico tutti coloro che effettuano le pulizie all’interno di uffici e stabili, poiché la loro attività non è diretta al servizio della persona o della famiglia.

Trattandosi di un vero e proprio rapporto di lavoro, le parti, all’atto dell’assunzione, sono tenute alla stipula del contratto di lavoro nel quale dovranno essere indicati oltre alla data di inizio del rapporto di lavoro, anche la durata dell’eventuale periodo di prova, l’indicazione dell’esistenza o meno della convivenza, la durata giornaliera dell’orario di lavoro, la retribuzione, nonché tutti gli altri elementi previsti dal CCNL Collaboratori Familiari.

Il rapporto di lavoro domestico, al pari delle altre tipologie di rapporto di lavoro, può essere stipulato sia a  tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia full-time sia part-time.

Rispetto ad altre tipologie contrattuali il rapporto di lavoro domestico presenta delle particolarità. In primo luogo, mentre nella generalità dei rapporti di lavoro, il periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c. deve essere previsto per iscritto, nel rapporto di lavoro domestico trova, invece applicazione l’art. 2241 c.c. che stabilisce che: “Il patto di prova si presume nei primi otto giorni”.

Pertanto, in caso di licenziamento durante il periodo di prova, l’onere di provare l’inesistenza del patto di prova ricade sul lavoratore.

Un’altra particolarità del rapporto di lavoro domestico risiede nel fatto che, per tale tipologia di rapporto di lavoro esiste la possibilità, per entrambe le parti, di poter recedere dal rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo (c.d. recesso ad nutum).

Anche per i lavori domestici o affini, il relativo CCNL prevede una specifica declaratoria all’interno della quale vengono specificate le mansioni e il livello di appartenenza, e attraverso le quali è possibile stabilire la retribuzione spettante al lavoratore. Le retribuzioni sono differenti se il lavoratore è convivente o meno.

La retribuzione, oltre che rappresentata dal denaro, può comprendere anche elementi in natura, quali il vitto e l’alloggio, che spettano, però, in caso di lavoratore convivente.

Al pari di tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro, anche ai lavoratori domestici spetta la tredicesima mensilità, le ferie, ecc.

Anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro domestico vige l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la comunicazione di assunzione preventiva mediante un unico modello predisposto dall’INPS, da inviare telematicamente entro le 24 ore antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro. Tale comunicazione consente di assolvere anche all’obbligo della denuncia all’INAIL e alla Questura in caso di lavoratori extra-comunitari.

Pertanto, gli addetti ai servizi domestici sono assoggettati all’assicurazione I.V.S e sulla disoccupazione involontaria, alle norme sull’assegno per il nucleo familiare, all’assicurazione per la  maternità, all’assicurazione contro le malattie, e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’iscrizione alla Cassa di previdenza dei lavoratori domestici (Cas.sa.colf) è obbligatoria, e comporta, oltre l’obbligo di iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro, anche l’obbligo da parte di quest’ultimi del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il lavoratore domestico paga una quota minima di contribuzione che viene trattenuta sulla retribuzione, anche se è il datore di lavoro a rimanere responsabile per l’intero versamento.

Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro con cadenza trimestrale all’INPS, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, o presso gli sportelli autorizzati “Reti Amiche” quali tabaccherie, sportelli bancari Unicredit o tramite il sito internet Unicredit per i clienti titolari del servizio di banca on line, o per via telematica sul sito internet dell’INPS, o tramite il bollettino MAV, o telefonando al contact center dell’INPS ed utilizzando la carta di credito per provvedere al pagamento.

L’ammontare dei contributi è determinato moltiplicando le aliquote previste per le retribuzioni orarie convenzionali (e non alle retribuzioni effettive). Le retribuzioni per il calcolo dei contributi devono essere  comprensive dell’incidenza della tredicesima mensilità e di ogni altra retribuzione in natura. Ad ogni retribuzione corrisponde un contributo orario (che può contenere o meno la quota degli assegni familiari), che moltiplicato per il numero di ore lavorate determina l’ammontare dei contributi da versare all’INPS.

Infine, è opportuno ricordare che il reddito percepito dai lavoratori domestici non è assoggettato a ritenute fiscali ai fini IRPEF, questo perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, questo comporta che il datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di inviare il modello 770.

Sebbene il datore di lavoro non sia sostituto d’imposta questo non significa che il reddito percepito dal lavoratore non sia assoggettato ad imposizione fiscale. Infatti, il lavoratore domestico dovrà procedere personalmente a presentare la propria dichiarazione dei redditi, attingendo le informazioni reddituali dalla dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei redditi, che viene emessa dal datore di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento.

Palermo 03 febbraio 2012

Angelo Pisciotta