Con il provvedimento del 2 novembre 2011, protocollo n. 116331/2011, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti.
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, dove poter ricevere la notifica degli atti e degli avvisi dell’ Agenzia delle Entrate.
Per le persone fisiche residenti in Italia, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe queste sono iscritte; invece, per le persone non residenti in Italia, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito; per i soggetti diversi dalle persone fisiche ( esempio per le società di capitali) il domicilio fiscale è localizzato nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa.
L’art. 60 del DPR 600/73 stabilisce che, il contribuente può eleggere il domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, presso una persona o un ufficio domiciliato nello stesso comune del proprio domicilio fiscale.
Dal 2 gennaio 2012, visto che il 1 gennaio viene di domenica, i contribuenti, che intendono ricevere gli atti del Fisco in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale, dovranno usare un nuovo modello, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure, sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze, che potrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno o in via telematica.
Pertanto, due sono le modalità per comunicare il nuovo domicilio all’Agenzia delle Entrate;
- La prima è quella della presentazione cartacea, compilando il modello e inviandolo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
- La seconda è la presentazione telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici. Quindi, è esclusa la possibilità di presentare il modello tramite un intermediario abilitato (Commercialista, Consulente abilitato ecc.).
Nel caso in cui il contribuente è una persona fisica titolare di partita Iva, come ad esempio un professionista, è possibile stabilire il domicilio per le notifiche presso il proprio ufficio, sempre a patto che l’ufficio si trovi nello stesso comune del suo domicilio fiscale.
Inoltre, il nuovo modello può essere utilizzato dai contribuenti che non hanno la residenza in Italia, non vi hanno eletto il domicilio per la notifica degli atti e non costituiscono un rappresentante fiscale in italia, per comunicare l’indirizzo estero presso il quale ricevere la notifica di eventuali atti o avvisi che li riguardano.
La scelta del domicilio per le notifiche ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Infine, lo stesso modello può essere usato per revocare la scelta comunicata in precedente.
Palermo, 18/11/2011
Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta