Il 1° gennaio 2012 segna la fine dei certificati richiesti dalla pubblica amministrazione

Il 1° gennaio 2012 segna la fine dei certificati richiesti dalla pubblica amministrazione

Con la legge di stabilità 2012, L.183/2011, sono state varate nuove misure volte alla semplificazione in materia di certificazione.

Si tratta di nuove misure che hanno consentito a far data dal 1° gennaio 2012 uno snellimento dell’iter procedurale tra le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra i privati.

La legge ha stabilito che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, che hanno ad oggetto informazioni relative al soggetto privato, quali certificati di residenza, iscrizioni ad appositi albi, situazioni penali, sono utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati e altri privati.

Viene meno, quindi, la facoltà da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di richiedere e di accettare certificati dal privato cittadino.

Scatta così l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, di reperire tali informazioni mediante l’utilizzo di due canali: o mediante l’acquisizione dei dati riferiti al privato direttamente dagli enti certificanti, oppure richiedendo e, quindi, accettando un’autocertificazione (quali dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà) da parte dello stesso privato.

Il processo di “decertificazione” è stato esteso in molti settori, quali il settore dell’anagrafe e dello stato civile, in materia di lavoro (dove riveste particolare attenzione la questione del DURC), in materia di imprese e nel campo dell’istruzione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il privato cittadino debba presentare un’istanza alla pubblica amministrazione nella quale si richiedano dati inerenti il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato di famiglia, ecc., deve presentare un’autocertificazione contenente tali dati in sostituzione dei certificati che prima richiedeva al Comune di residenza.

Stessa logica, precedentemente citata, opera in materia di lavoro. Decade quindi, dal 1°gennaio 2012, l’obbligo a carico del committente di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi.

In assenza del DURC, fino al 31 dicembre 2011, al committente veniva irrogata una sanzione amministrativa che oscillava da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.800, oltre a subire, come conseguenza dell’illecito commesso la sospensione del proprio titolo abilitativo.

La legge  183/2011, ha però precisato che, la nuova disposizione non opererà nei rapporti tra i privati, in capo ai quali continuerà ad operare la precedente normativa.

Infatti, nel caso di appalti tra committenti e appaltatori privati, a titolo meramente esemplificativo, continuerà a vigere la facoltà in capo al datore di lavoro committente, di chiedere all’impresa o ai lavoratori autonomi la produzione del DURC e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e l’obbligo in capo all’impresa o ai lavoratori autonomi di fornire tale documentazione pena l’esclusione dall’appalto. 

L’eliminazione dell’obbligo di richiedere il DURC, quindi, opererà soltanto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La novità, quindi risiede nel fatto che dal 1°gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori pubblici, non possono più accettare, né richiedere atti o certificazioni che contengano informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, ma non di minore importanza, il DURC non potrà più essere richiesto per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nazionale, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni, concessioni, previste dalla disciplina comunitaria e regionale.

La violazione di quanto indicato sopra, da parte di una pubblica amministrazione, così come precisato dalla direttiva ministeriale 61547 del 22 dicembre 2011, si configurerà come ipotesi d’integrazione della violazione dei doveri d’ufficio.

                                                                                  Manuela Gigliotti e Angelo Pisciotta

http://www.youtube.com/watch?v=X1NWZlUQl8g